C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 16/05/2024 – Delibera – Gara Audace Legnaia – Raddese del 21 aprile 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 76 del 26 aprile 2024 C.R. Toscana.
Gara Audace Legnaia – Raddese del 21 aprile 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 76 del 26 aprile 2024 C.R. Toscana.
Reclama l’A.S.D. Raddese avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE BUCCIARELLI FLAVIO (RADDESE) Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica reiterava l’offesa.”. La Società reclamante nega la reiterazione delle offese da parte del proprio calciatore dopo la notifica del provvedimento disciplinare ed in ogni caso ritiene la sanzione eccessiva rispetto alla gravità del fatto, domandandone, pertanto, la riduzione. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente la propria refertazione, anche in merito alla frase offensiva pronunciata dal Bucciarelli successivamente alla notifica dell’espulsione. Precisa altresì che quest’ultimo, a fine gara, si scusava per l’accaduto. Per effetto del valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto agli atti degli ufficiali di gara ex art. 61 comma 1 C.G.S., la frase offensiva attribuita al calciatore dopo la notifica può dunque ritenersi confermata, né, d’altra parte, sono rinvenibili elementi che consentano di porre in dubbio la refertazione arbitrale sul punto. Nonostante ciò, il Collegio ritiene che la sanzione reclamata debba essere adeguatamente rimodulata. Infatti, le due frasi offensive pronunciate dal calciatore debbono essere inquadrate in un unico contesto e debbono considerarsi facenti parte di un unico processo causale indotto dal disappunto del calciatore per la decisione arbitrale, processo causale che non può ritenersi interrotto dalla formale notifica del provvedimento disciplinare. Ciò premesso, dagli atti ufficiali non emergono ulteriori circostanze in ragione delle quali aggravare il minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 1 lett. A) del C.G.S., anzi il D.G. nel proprio supplemento evidenzia come il calciatore, a fine gara, si sia anche scusato per l’accaduto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Bucciarelli Flavio a 4 (quattro) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata. Delibera depositata in data 11.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 177 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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