C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 16/05/2024 – Delibera – Gara Folgor Marlia 1905 – Forte dei Marmi 2015 del 21 aprile 2024. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 76 del 26 aprile 2024 C.R. Toscana.

Gara Folgor Marlia 1905 – Forte dei Marmi 2015 del 21 aprile 2024. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 76 del 26 aprile 2024 C.R. Toscana.

Reclama l’A.S.D. Folgor Marlia 1905 avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO SOCIETA’ AMMENDA Euro 650,00 (FOLGOR MARLIA 1905) Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. con spinte violente alla rete di recinzione a scopo intimidatorio. Per lancio di sputi verso l’arbitro senza colpire. Per propri sostenitori che si arrampicano sulla rete di recinzione per provare ad entrare nel recinto spogliatoi. Per colpi inferti alla porta dello spogliatoio arbitrale.”. La Società reclamante non nega le offese dei propri sostenitori nei confronti del D.G., né lo scuotimento della rete da parte dei medesimi. Tuttavia, riguardo gli sputi, precisa che tra i propri sostenitori e l’Arbitro vi sarebbe stata una distanza di almeno 15-20 metri, inviando documentazione fotografica e video a supporto; infine, riguardo ai colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale afferma che dall’interno non sarebbe stato possibile attribuirli a propri tesserati, per di più precisa che un dirigente della Società ospitante si trovava con l’Arbitro dentro lo spogliatoio stesso. Per quanto esposto chiede una riduzione della sanzione. Richieste da parte della Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo precisa che al momento in cui sono iniziati gli sputi, i sostenitori del Folgor Marlia si trovavano a meno di 10 metri da lui, tale era infatti la distanza con l’uscita dal terreno di gioco. Riguardo ai pugni alla porta dello spogliatoio arbitrale, conferma il proprio referto di gara, precisando tuttavia come il dirigente della Società odierna reclamante sia arrivato successivamente all’accaduto. Circa gli sputi lanciati verso il D.G., preliminarmente il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, i video e le immagini cui fa riferimento la Reclamante non sono utilizzabili ai fini del decidere. Ciò premesso, venendo ad esaminare il merito dell’episodio, il Collegio rileva come il D.G., nel proprio supplemento, abbia indicato che i sostenitori si trovavano ad una distanza da lui intorno ai dieci metri (rectius meno di dieci metri). Ora pur trattandosi di una distanza certamente inferiore a quella indicata nel reclamo, nondimeno si tratta pur sempre di una distanza ragguardevole, con la conseguenza che il gesto posto in essere dai tifosi, che ovviamente deve essereadeguatamente censurato e stigmatizzato, tuttavia, verosimilmente, non implicava la reale volontà di colpire l’Arbitro, quanto piuttosto quella di manifestare disprezzo nei confronti di quest’ultimo e tale aspetto deve essere considerato ai fini della determinazione dell’ammenda. Circa i colpi inferti allo spogliatoio arbitrale, nel supplemento richiesto dalla Corte, il D.G., preso atto del contenuto del reclamo, si limita a confermare la propria refertazione, col che deve desumersi che l’Arbitro non abbia potuto vedere (o quantomeno verificare) chi fosse il vero autore del gesto, ma lo abbia soltanto dedotto dal contesto generale. Di conseguenza, pur considerando il valore probatorio privilegiato che deve essere attribuito alle dichiarazioni degli ufficiali di gara, nel caso di specie permangono dei dubbi circa la effettiva attribuzione dei colpi alla porta spogliatoio arbitrale a qualche tesserato della Società reclamante, pertanto, in applicazione del principio generale in dubio pro reo, l’episodio in esame non può essere considerato ai fini della determinazione della sanzione. Di nessuna rilevanza, invece, ai fini del decidere, la presenza o meno del dirigente locale all’interno dello spogliatoio insieme al D.G. al momento del fatto. Infine, il Collegio osserva che, così come ricavabile dal rapporto dell’Arbitro, i fatti di cui si discute, pur nella loro indubbia gravità, si sono verificati esclusivamente a fine gara ovvero in un contesto temporale limitato, mentre in precedenza non sono state indicate dal D.G. condotte da parte dei sostenitori della squadra ospitante che potessero avere rilevanza disciplinare. Anche di tale circostanza deve essere tenuto conto nella quantificazione dell’ammenda.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana riduce l’ammenda inflitta alla A.S.D. Folgor Marlia 1905 ad €.500,00 (cinquecento/00) e dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già versata. Delibera depositata in data 10.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 175 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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