C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 87 del 23/05/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. contro il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del Calciatore Lupi Gianlorenzo. (C.U. n. 78/2024).
Reclamo proposto dalla Società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. contro il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del Calciatore Lupi Gianlorenzo. (C.U. n. 78/2024).
Con il provvedimento sopraindicato il G.S. Regionale ha sanzionato con la squalifica per 6 (sei) giornate di gara il Calciatore Gianlorenzo Lupi così motivando: “Per aver bestemmiato e protestato in maniera inadeguata. Dopo la notifica offendeva il D.G. “. La Società reclamante, dopo aver riconosciuto che i comportamenti del Calciatore sono esattamente quelli addotti dal G.S. a fondamento della decisione, chiede la riduzione della sanzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, fondando la richiesta sul ritenere essere i fatti addebitati al calciatore avvenuti in un unico contesto con la conseguenza che, in termini di graduazione della sanzione, dovrà essere applicato l’istituto della “continuazione”. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, ritiene non potersi aderire alla richiesta della reclamante. Infatti gli episodi sono caratterizzati dalla cesura temporale esistente tra i due episodi, determinata dal provvedimento di espulsione assunto in conseguenza delle esagitate proteste, dalle frasi altamente irriguardose pronunciate nei confronti del D.G. nonché dell’espressione blasfema pronunciata dal Calciatore sedente in panchina. Solo dopo la notifica del provvedimento di espulsione e, quindi, in un momento ben distinto dal primo comportamento il Calciatore ha pronunciato le offese riportate sul rapporto di gara. Detto svolgersi dei fatti viene integralmente confermato dall’Ufficiale di gara con il supplemento di rapporto, reso dopo aver preso visione del reclamo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione in via definitiva del contributo processuale versato. Delibera depositata in data 11.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 180 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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