C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 89 del 31/05/2024 – Delibera – Gara del 1.5.2024 fra Academy QM Massarosa ASD (ospitante) vs ASD Tirrenia 1973 (ospitata) disputata in Bozzano (LU), Stadio Comunale Rontani, via D. Rontani, 296 – risultato 2-1
Gara del 1.5.2024 fra Academy QM Massarosa ASD (ospitante) vs ASD Tirrenia 1973 (ospitata) disputata in Bozzano (LU), Stadio Comunale Rontani, via D. Rontani, 296 – risultato 2-1
La società ASD Tirrenia 1973 reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 53 del 8.5.2024 della squalifica fino al giorno 8.11.2024 comminata al calciatore Daniel Innocenti per avere, a fine gara, spintonato il D.G. senza causargli conseguenze. La società reclamante chiede l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione del provvedimento comminato in misura proporzionale all’effettiva gravità dei fatti rilevando che la spinta dell’Innocenti al DG sarebbe avvenuta in modo del tutto casuale, per avere entrambi, a fine gara, incrociato le loro direzioni. Il reclamo merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG precisa di aver espulso il calciatore Innocenti che, dopo la fine della gara, durante i saluti finali fra dirigenti, lo spingeva in modo imprudente. Nel supplemento di rapporto chiesto al DG da questa Corte ai fini di un approfondimento istruttorio, l’Arbitro asserisce di essere stato accerchiato dopo il triplice fischio, ancora sul terreno di gioco, durante gli scambi di saluti, da alcuni calciatori e da un dirigente del Tirrenia che, con tono deciso, gli chiedevano spiegazioni su alcuni episodi occorsi durante la gara. In quel momento, egli si sentiva spingere sulla spalla destra dall’Innocenti sopraggiunto da dietro al quale quindi mostrava il cartellino rosso. Il DG rileva essersi trattato di un gesto volontario e non di un semplice richiamo dell’attenzione. In ossequio alla nota fede privilegiata da attribuirsi ex art. 61 CGS al referto ed al successivo supplemento, è appurata quindi la condotta tenuta dall’Innocenti ai danni dell’arbitro. In merito al quantum, tuttavia, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure non appare proporzionata ai fatti per come accertati. Sopraggiunto l’Innocenti da tergo, a gara terminata, mentre l’Arbitro parlava con altri calciatori e con il Dirigente che gli chiedevano spiegazioni su alcuni episodi occorsi durante la partita, non appare verosimile che il DG abbia potuto appurare la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, con riferimento al quale infatti riporta soltanto di aver sentito una spinta sulla spalla destra. Ciò detto, il comportamento posto in essere dall’Innocenti deve essere sanzionato ex art. 36, comma 1 lett. B) CGS quale condotta gravemente irriguardosa tenuta nei confronti dell’ufficiale di gara, concretizzatasi in un contatto fisico. Conformemente, quindi, a detta disposizione ed in accoglimento del dispiegato reclamo, la sanzione inflitta deve essere ridotta con la squalifica dell’Innocenti fino al giorno 8.8.2024.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Innocenti Daniel fino al 8.8.2024, con restituzione del contributo processuale. Delibera depositata in data 27.5.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 182 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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