C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 90 del 06/06/2024 – Delibera – Gara Castelfiorentino United – Buonconvento del 12 maggio 2024. Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 54 del 15 maggio 2024 D.P. Siena.
Gara Castelfiorentino United – Buonconvento del 12 maggio 2024. Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 54 del 15 maggio 2024 D.P. Siena.
Reclama la F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Siena: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE MARTIRE NICCOLO’ (CASTELFIORENTINO UNITED ASD) Condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. Quale giocatore di riserva, a gioco fermo, entrava in campo e spingeva con forza un avversario al petto, facendolo cadere in terra, senza conseguenze.”. La Società reclamante evidenzia come al momento del fatto contestato, ovvero al 24’ del secondo tempo regolamentare, il giocatore Martire Niccolò non faceva parte dei giocatori di riserva in quanto era entrato al 2’ del secondo tempo regolamentare e si trovava quindi in campo, peraltro sarebbe stato proprio lui ad aver subito il fallo di reazione da parte del giocatore avversario asseritamente spintonato secondo il referto arbitrale. Ritiene quindi che vi sia stato un errore nell’individuazione del giocatore da espellere. Evidenzia inoltre un errore da parte del D.G. anche nella trascrizione delle sostituzioni effettuate dal Castelfiorentino United, le quali sarebbero avvenute al 2’ del secondo tempo regolamentare e non del primo tempo, come invece indicato dall’Arbitro. In ragione di quanto esposto chiede l’annullamento della squalifica del calciatore ovvero la riduzione della medesima. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso ribadisce che al momento del fatto (24’ del secondo tempo), il calciatore Martire Niccolo’ si trovava in panchina e non aveva ancora sostituito alcun compagno. Circa l’errore nella trascrizione delle sostituzioni precisa che tali sostituzioni erano effettivamente avvenute all’inizio del secondo tempo e non del primo come erroneamente indicato nel rapporto di gara. In particolare, secondo quanto riportato dal rapporto di gara e tenuto conto della successiva precisazione del D.G., il n. 15 Martire Niccolo’ avrebbe quindi sostituito il n. 5 Pronjaj Dionis al 1’ del secondo tempo regolamentare, con la conseguenza che al 24’ del secondo tempo, momento in cui avrebbe spinto con forza l’avversario, non poteva trovarsi in panchina come invece indicato dall’Arbitro nel primo referto e confermato nel successivo supplemento richiesto dalla Corte. In ragione di tale stato di cose, il Collegio riteneva di contattare il D.G. per le vie brevi al fine di segnalare la suddetta incongruenza ed ottenere le dovute precisazioni in merito. In esito a tale colloquio, il D.G. forniva un ulteriore supplemento nel quale, ancora una volta, affermava che il calciatore Martire Niccolo’ della Società Castelfiorentino United, al momento del fatto, era ancora un giocatore di riserva e si trovava in panchina da dove si alzava per raggiungere rapidamente l’avversario e spintonarlo. Ciò premesso, il Collegio non può non rilevare la manifesta contraddittorietà di quanto risultante dagli atti ufficiali. Infatti, al 24’ del tempo il Martire Niccolò risultava già entrato per aver sostituito il proprio compagno all’inizio del secondo tempo, viceversa l’Arbitro afferma, conferma e ribadisce che l’autore della spinta a gioco fermo ai danni di un avversario sarebbe stato un calciatore di riserva che si trovava in panchina. Tale circostanza pone seri dubbi circa la corretta identificazione dell’autore del gesto oggetto di sanzione, inficiando, nel caso di specie, quella forza probatoria privilegiata che l’art. 61 primo comma C.G.S. attribuisce alle dichiarazioni rese dal D.G. e, di conseguenza, in applicazione del generale principio di presunzione di non colpevolezza il calciatore Martire Niccolo’ non potrà essere sanzionato in relazione all’addebito de quo e la relativa squalifica dovrà essere revocata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo annullando la squalifica nei confronti del signor Martire Niccolo’. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata. Delibera depositata in data 03.06.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 187 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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