C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 93 del 13/06/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S. San Macario Oltreserchio avverso la sanzione di dieci giornate di squalifica inflitta dal G.S. presso la Delegazione Provinciale di Lucca al Calciatore Panconi Isaia. (C.U. n. 56/2024).

Reclamo proposto dalla Società U.S. San Macario Oltreserchio avverso la sanzione di dieci giornate di squalifica inflitta dal G.S. presso la Delegazione Provinciale di Lucca al Calciatore Panconi Isaia. (C.U. n. 56/2024).

Il provvedimento impugnato in questa sede è così motivato ”Per comportamento gravemente offensivo nei confronti del D.G. . Alla notifica del provvedimento di espulsione, all'evidente fine di ritardare la ripresa del gioco, abbandonava il terreno attraversando il campo e non l'esterno dello stesso. Al termine della gara, pur gravato dal provvedimento di espulsione, rientrava indebitamente sul terreno di gioco, reiterando la condotta offensiva ed irriguardosa nei confronti del D.G. Sanzione così determinata: 8 giornate per la condotta sopra descritta,2 giornate a titolo di aggravante per la rivestita qualità di capitano.” La Società reclamante chiede una riduzione della sanzione, che ritiene eccessiva rilevando, principalmente, che il Calciatore al momento dell’espulsione non rivestiva più la qualifica di Capitano della squadra, trovandosi seduto sulla panchina a seguito di espulsione, per affermare quindi che le espressioni ingiuriose rivolte dal Calciatore al D.G. avevano carattere più che altro ironico come testimonia l’applauso rivoltogli al momento dell’uscita dal campo. La reclamante rileva ancora, a sostegno della richiesta riduzione, l’inesistenza nel comportamento del Calciatore di una condotta minacciosa e specifica che, in ogni caso, la protesta che viene contestata al Tesserato poteva riferirsi unicamente alla squadra avversaria a quel momento soccombente. Il Collegio, come da prassi consolidata, ha chiesto, ottenendoli, chiarimenti al D.G. portandolo a conoscenza del reclamo per cui, al fine del decidere, ricostruisce quale sia stato lo svolgersi dei fatti quali risultano dagli atti di gara che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare. Il Calciatore, che ha iniziato la gara quale Capitano della propria squadra, veniva sostituito, al 22 del II T., dal Calciatore Martinis andando a sedersi in panchina. Al 36° del II Tempo veniva dapprima ammonito per proteste ritenute eccessive accompagnate “da urla e gesta con le braccia troppo plateali” accompagnate da frasi offensive, per essere poi espulso dall’Arbitro. Usciva dal campo non già perimetralmente ma attraversandolo nella sua lunghezza e alla sollecitazione del D.G. a percorrere una traiettoria perimetrale persisteva nel suo andare profferendo frasi offensive. Dopo la fine della gara il giocatore rientrava indebitamente in campo applaudendo ironicamente l’arbitro. A seguito di tale comportamento il G.S.T., come indicato in premessa, gli ha inflitto la sanzione che viene oggi impugnata valutando il comportamento del Calciatore meritevole della squalifica per 8 (otto) giornate, non ritenendo che il comportamento possa essere ascrivibile ad un unico contesto, alle quali ritiene dover aggiungerne altre due “… a titolo di aggravante per la rivestita qualifica di capitano”. In proposito il Collegio precisa che il compito del Giudicante non consiste nell’applicare pedissequamente le considerazioni che gli arbitri, improvvidamente, ritengono di riportare sul rapporto di gara (essi infatti sono tenuti unicamente a descrivere con assoluta precisione e senza alcun commento i fatti che possono essere disciplinarmente sanzionati) ma deve effettuarne un esame scrupoloso dell’intero contenuto in modo da evitare un’inutile, quanto dispendiosa perdita di tempo per gli Organi federali: Arbitri, Giustizia Sportiva, C.R.T., Delegazioni Provinciali. Nel caso di specie il D.G. nel motivare il provvedimento di espulsione aggiunge “(…gesto e frasi aggravate dal fatto che è il capitano della squadra”….) che evidentemente il G.S. fa propria aumentando di conseguenza la sanzione della squalifica di due giornate. Un’attenta e compiuta lettura del rapporto di gara avrebbe dovuto indurre il G.S. a infliggere di per sé la sanzione della squalifica per 8 (otto) giornate, trattandosi di due episodi ben distinti, senza alcuna aggravante – posto che la fattispecie la comportasse – non rivestendo più il Calciatore al momento dell’espulsione (36 II T.) tale qualifica essendo stato sostituito fin dal 22° del II T. Per completezza si precisa che il D.G. con il supplemento qui reso conferma, ritenendo esaustivo il rapporto di gara, che al momento dell’espulsione il Panconi non rivestiva più il ruolo rappresentativo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.S.A.T.) accoglie il reclamo e dispone, per l’effetto, infliggersi al Calciatore Panconi Isaia la squalifica per 8 (otto) giornate di gara. Contributo processuale da restituire.

 

 

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