C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – il Signor Augusto Cantoni rivestente, nel corso della Stagione sportiva 2023/2024, la qualifica di Direttore Generale della Società Massese S.S.D.r.l, imputandogli la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 23, c. 1, del C.G.S. per i giudizi – espressi on line a mezzo quotidiano di informazione quindi pubblici – lesivi dell’arbitro e dell’intera categoria arbitrale dopo la gara del Campionato di Eccellenza Toscana disputata in data 23.12.2023; – la Società Massese 1919 S.S.D.R.L. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, c. 2, e 23, c. 5, del medesimo Codice.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: - il Signor Augusto Cantoni rivestente, nel corso della Stagione sportiva 2023/2024, la qualifica di Direttore Generale della Società Massese S.S.D.r.l, imputandogli la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 23, c. 1, del C.G.S. per i giudizi – espressi on line a mezzo quotidiano di informazione quindi pubblici – lesivi dell’arbitro e dell’intera categoria arbitrale dopo la gara del Campionato di Eccellenza Toscana disputata in data 23.12.2023; - la Società Massese 1919 S.S.D.R.L. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, c. 2, e 23, c. 5, del medesimo Codice.
Questo Tribunale, acquisiti gli atti ed effettuate le notifiche di rito ha disposto che l’esame del provvedimento avvenga nella data odierna rilevando oggi la presenza del Signor Augusto Cantoni, nonché della Società Massese, rappresentata dal medesimo Signor Cantoni, assisti entrambi dal comune legale di fiducia. L’Ufficio ha ricevuto, solo in data odierna, memoria a difesa. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Loredana Fardello, la quale, avviando il dibattimento, precisa che il deferimento è conseguenza dell’accertamento effettuato dall’Ufficio attraverso l’acquisizione di precise prove documentali. Chiede che, accogliendolo, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - al Dirigente Cantoni Augusto l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Massese, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento). Le richieste vengono contestate dagli incolpati attraverso l’intervento personale del Signor Cantoni il quale, con dire lapidario e alterato, conferma l’uso del sostantivo “magagna”, ritenendolo non offensivo. Segue l’intervento del difensore il quale chiede conclusivamente, in via principale, il proscioglimento dei propri assistiti e, subordinatamente, l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale, dovendosi tenere in considerazione le circostanze attenuanti . Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione esaminando preliminarmente il contenuto delle espressioni che hanno portato al deferimento. “Non fa parte della mia etica appellarmi al comportamento arbitrale, ho sempre accettato il risultato a prescindere. Oggi non ci sto, non posso accettare che un arbitro con le sue decisioni cervellotiche alteri in modo così eclatante un risultato. Dobbiamo guardarci sempre dentro per capire se dobbiamo riparare a eventuali errori commessi, ma veder sfuggire per errori arbitrali una vittoria ottenuta meritatamente sul campo fa decisamente rabbia. Si nota benissimo, a partire dai quartieri professionistici, che gli arbitri sono ormai la magagna di questo sport, e lo dico dopo aver visto questo indegno spettacolo….” Se l’espressione “decisioni cervellotiche” ed anche “indegno spettacolo” possono essere considerate, a tutt’andare, una critica pesante all’operato del singolo arbitro avente quindi carattere episodico, non altrettanto si può dire dell’uso del termine magagna riferita a tutta l’attività che l’intera componente arbitrale svolge all’interno della Federazione Il significato di detto termine altro non è che il sinonimo di: guasto, imperfezione, macchia, malanno, imbroglio, vizio, irregolarità, motivo di vergogna che viene riferito all’intera categoria arbitrale con carattere di generalità (….dai quartieri professionistici…) espressioni quindi che rivestono il carattere di offesa all’intera categoria. La violazione è aggravata dal carattere di pubblicità derivante dall’essere essa stata resa attraverso un quotidiano on-line a tiratura nazionale. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T. Toscana) conferma in toto l’atto di incolpazione e, per l’effetto, infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Dirigente Cantoni Augusto l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Massese, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento). Dichiara chiuso il procedimento.
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