C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti: Tesserati: – Bresciani Stefano, Presidente U.S.D. Molazzana; – Polonia Claudio, Presidente F.C.D. Real Academy Lucca; – Forlini Giuseppe, Presidente A.S.D. Piazza 55 V.D.S.; – Remaschi Alessandro, Presidente del G.S.D Ghiviborgo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, c.1, in relazione a quanto disposto dall’art. 9.3, lettera a / 2, dei C.U. numeri 1 e 5 del S.G.S della stagione sportiva 2023/2024 con riferimento agli artt. 25 / 3 e 28 / 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Società: – U.S.D. Molazzana; – F.C.D. Real Academy Lucca; – A.S.D. Piazza 55; – G.S.D. Ghiviborgo, chiamate tutte a rispondere della violazione dell’art.6, c. 1, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dai propri tesserati.
La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti: Tesserati: - Bresciani Stefano, Presidente U.S.D. Molazzana; - Polonia Claudio, Presidente F.C.D. Real Academy Lucca; - Forlini Giuseppe, Presidente A.S.D. Piazza 55 V.D.S.; - Remaschi Alessandro, Presidente del G.S.D Ghiviborgo, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, c.1, in relazione a quanto disposto dall’art. 9.3, lettera a / 2, dei C.U. numeri 1 e 5 del S.G.S della stagione sportiva 2023/2024 con riferimento agli artt. 25 / 3 e 28 / 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Società: - U.S.D. Molazzana; - F.C.D. Real Academy Lucca; - A.S.D. Piazza 55; - G.S.D. Ghiviborgo, chiamate tutte a rispondere della violazione dell’art.6, c. 1, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dai propri tesserati.
Il C.R. Toscana della L.N.D. inoltrava alla Procura Federale, in data 23.10.2023, la denuncia, corredata da un articolo e da una foto pubblicati sul sito della Società Real Academy Lucca, pervenuta dalla D.P. di Lucca, che aveva rinvenuto il plico nella propria cassetta postale. La denuncia si riferiva alla partecipazione della Società sopraindicata ad un Torneo quadrangolare, denominato Memorial Franchi, organizzato, in data 3.11.2023 e privo di autorizzazione federale, dalla Società U.S.D. Molazzana, Società militante nel Campionato di II Categoria della Toscana. In sede inquirente la Procura, acquisite le dichiarazioni dei Dirigenti responsabili delle Società U.S.D. Molazzana, F.C.D. Real Academy Lucca; A.S.D. Piazza 55, G.S.D. Ghiviborgo e A.S.D. Aquila, i quali confermavano la partecipazione a detto Torneo, ha deferito a questo Tribunale – previa notifica alle Società interessate dell’avvenuta conclusione delle indagini – le Società U.S.D. Molazzana, Real Academy Lucca, A.S.D. Piazza 55, e U.S. Ghivibordo per le violazioni contestate in premessa, escludendo dal provvedimento la Società A.S.D. Aquila per avere detta Società definito la propria posizione in applicazione di quanto disposto dall’art. 126 del C.G.S.. Acquisiti gli atti del procedimento, datane comunicazione alle parti, questo Tribunale ha indicato in quella odierna la data di discussione, constatando la presenza di: - Bresciani Stefano, U.S.D. Molazzana; - Polonia Claudio, F.C.D. Real Academy Lucca; sono assenti: - Forlini Giuseppe e A.S.D. Piazza 55; - Remaschi Alessandro e G.S.D. Ghiviborgo. La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto Loredana Fardello. Dichiarato aperto il dibattimento i tesserati Stefano Bresciani, in proprio e n.n. della Società U.S.D. Molazzana, Claudio Polonia, in proprio e quale rappresentante della Società Real Academy Lucca, unitamente al rappresentante della Procura federale, informano il collegio dell’accordo tra esse parti intervenuto in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., e depositano i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminate le proposte, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità delle sanzioni concordate, le accoglie e dichiara l’efficacia degli accordi raggiunti. Dichiara, pertanto, chiuso il procedimento nei confronti dei soggetti proponenti. Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri soggetti deferiti a proposito dei quali la Rappresentante della Procura Federale, invitata ad esporre le tesi dell’Ufficio, richiama le risultanze dell’attività istruttoria fondata sulle dichiarazioni confessorie rese in quella sede dai rappresentanti delle Società coinvolte Con esse viene confermata l’avvenuta disputa del Torneo Memorial Franchi in assenza delle autorizzazioni prescritte. Chiede di conseguenza che, accogliendo il deferimento, il Tribunale infligga pro capite ai Tesserati deferiti: - Forlini Giuseppe, Presidente dell’A.S.D. Piazza 55; - Remaschi Alessandro, Presidente del G.S.D Ghiviborgo, l’inibizione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro); - A ciascuna delle Società dei suddetti Tesserati la pena pecuniaria nella misura di € 500,00 (cinquecento,00). Rilevato che dette parti non hanno svolto alcuna attività difensiva, chiuso il dibattimento, il Collegio, riunito in Camera di consiglio, osserva, preliminarmente, ai fini della decisione che la norma di carattere generale di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S., dispone l’impossibilità per qualsiasi effetto ad invocare l’ignoranza delle norme in esso contenute. Sotto tale aspetto quindi le giustificazioni addotte dai legali rappresentanti delle Società A.S.D. Piazza 55 e G.S.D. Ghiviborgo sono del tutto prive di rilevanza difensiva incombendo ad ogni società l’obbligo di accertare la regolarità delle manifestazioni cui intendano partecipare. Ciò premesso è bene ricordare che le norme contenute nel Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – riportate annualmente dai C.U. di Settore – costituiscono parte fondamentale dell’Ordinamento Sportivo e, oltre che rispondere alla necessità generale di uniformare e controllare l’attività dei giovanissimi, costituisce una fonte di garanzia per gli atleti partecipanti evitando altresì che i Dirigenti di Società possano incorrere, in proprio, in responsabilità di carattere personale. Quanto sopra rilevato il Collegio, esaminata la posizione degli incolpati alla luce delle indagini espletate dalla Procura Federale, ritiene sussistere la piena responsabilità dei Tesserati e degli Enti da essi rappresentati per cui accoglie il deferimento.
P.Q.M.
Il T.F.T. della Toscana (T.F.T. Toscana) decide di infliggere le seguenti sanzioni: - a ciascuno dei Tesserati Forlini Giuseppe e Remaschi Alessandro la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro); - a ciascuna delle Società A.S.D. Piazza 55 e G.S.D. Ghiviborgo, rappresentate dai suddetti tesserati, la sanzione della pena pecuniaria nella misura di € 500,00 (cinquecento,00). Dispone altresì applicarsi, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., le seguenti sanzioni: - al Signor Bresciani Stefano, inibizione per mesi 4 (quattro); - al Signor Polonia Claudio, inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società U.S.D. Molazzana la pena pecuniaria quantificata in € 667,00 (seicentosessantasette,00); - alla Società F.C.D. Real Academy Lucca, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 334,00 (trecentotrentaquattro,00). Dichiara chiuso il procedimento.
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