C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 98 del 27/06/2024 – Delibera – Deferimento della Procura federale a carico del Calciatore Parvan Nicola, tesserato, all’epoca dei fatti, per la S.r.l. Pro Livorno 1919 Sorgenti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. per aver colpito con un pugno un calciatore tesserato per la società A.S.D. Portuale Livorno.
Deferimento della Procura federale a carico del Calciatore Parvan Nicola, tesserato, all’epoca dei fatti, per la S.r.l. Pro Livorno 1919 Sorgenti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. per aver colpito con un pugno un calciatore tesserato per la società A.S.D. Portuale Livorno.
La Procura Federale, attivata dalla segnalazione con la quale l’esercente la potestà genitoriale denunciava l’aggressione fisica subita dal minore Mattia Lilla, asseritamente ad opera di soggetti tesserati, dopo aver effettuato la necessaria indagine istruttoria, ha disposto il deferimento a carico del Calciatore Nicola Parvan, trasmettendo gli atti a questo Tribunale. Il Collegio, accertata l’avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini da parte dell’Organo inquirente, ha disposto la convocazione, per la data odierna, delle parti. Sono oggi presenti: - Parvan Nicola, il calciatore minorenne è rappresentato da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale. - Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Veronica Ottaviani. Prima dell’inizio del dibattimento il deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. e deposita il relativo verbale. Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di non accogliere la proposta ritenendo non sussistere i presupposti di cui all’art. 127 del C.G.S.. Il dibattimento prosegue con l’intervento della rappresentante della Procura che riafferma la fondatezza dell’atto di incolpazione, riportandosi all’esito dell’istruttoria compiuta, e, di conseguenza, chiede che il Tribunale infligga al Calciatore Nicola Parvan la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. Il calciatore, come sopra rappresentato, si riporta a quanto già dichiarato nella fase istruttoria. Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decidere. Appare necessario premettere che l’episodio di violenza alla base del presente deferimento si è consumato in luoghi e tempi ben distinti dalla gara cui si vogliono riferire (gara del 21/12/2023 - episodio contestato avvenuto la sera del 23/12/2023 presso un locale pubblico). Le conclusioni cui è giunta la Procura Federale non possono essere condivise per i motivi che seguono. Nella fase requirente l’Ufficio ha acquisito sullo svolgersi dei fatti, oltre le dichiarazioni rese dai due Calciatori coinvolti, le testimonianze di dieci Calciatori tesserati per le seguenti Società: Armando Picchi Calcio s.r.l., Pro Livorno Sorgenti s.r.l., A.S.D. S.C. Colline Pisane. Il Collegio non può non stigmatizzare il comportamento di uno dei Calciatori esaminati il quale “si è avvalso della facoltà di non rispondere” rifiutandosi, unitamente all’esercente la potestà genitoriale (!) di sottoscrivere il verbale. Dalle testimonianze emerge, con due sole eccezioni che hanno fatto riferimento a motivi personali, che i calciatori ascoltati hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei motivi che possono aver generato la rissa. Ciò che emerge in modo certo è che l’episodio non può essere connesso con fatti di gioco accaduti durante la competizione considerato che, dagli atti di gara, questa risulta essersi svolta con assoluta tranquillità. Non viene quindi in alcun modo provato un collegamento riconducibile all’attività sportiva. Lo stesso Organo inquirente, nel ritenere la Società estranea ai fatti, afferma che “…la predetta condotta è stata posta in essere dal tesserato in un contesto al di fuori della possibilità, anche indiretto, di controllo da parte della società”. Trattandosi di accadimenti non sicuramente collegabili alla attività sportiva agonistica, non trovano applicazione le norme sui provvedimenti disciplinari previste dal C.G.S..
P.Q.M.
Il T.F.T. della Toscana respinge il deferimento.
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