C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Giovani Fucecchio in opposizione al provvedimento di squalifica 3 (tre) gare assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Battiloro Daniele. (C.U. n. 26 del 03.10.2024)
Reclamo proposto dalla società Giovani Fucecchio in opposizione al provvedimento di squalifica 3 (tre) gare assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Battiloro Daniele. (C.U. n. 26 del 03.10.2024)
La AC Giovani Fucecchio impugna il provvedimento di squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitto dal G.S.T. al calciatore Daniele Battiloro, con la seguente motivazione: “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica comminata poiché, dalla visione del filmato contenuto nel mezzo audiovisivo che produce in allegato al reclamo stesso, la condotta del Battiloro non può mai essere ritenuta violenta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 CGS, dovendo semmai essere considerata un “mero fallo di gioco”. La decisione La Corte, letto il reclamo, si è riunita in camera di consiglio deliberando quanto segue. La reclamante chiede una riduzione dell’entità della sanzione inflitta al calciatore ritenendo, sulla base delle risultanze contenute nel mezzo audiovisivo prodotto, che la condotta del calciatore Daniele Battiloro non potesse ritenersi violenta, dovendo diversamente essere sanzionata come un “mero fallo di gioco”. L’assunto è infondato, atteso che il rapporto di gara arbitrale, unico mezzo di prova nel caso di specie utilizzabile a mente dell’art. 61 CGS, così descrive la condotta tenuta dal calciatore: “a gioco fermo, con palla pronta ad essere calciata da posizione di calcio d’angolo, il ragazzo Battiloro Daniele, intento a disturbare il portiere avversario, riceveva una spallata a mio avviso lecita in quanto spalla-spalla ed egli rispondeva con una ginocchiata nella coscia del n. 1 avversario in reazione a quanto accaduto un istante prima. Il ragazzo dimostrava di essere realmente dispiaciuto per quanto fatto e si scusava con il portiere prima di lasciare in maniera celre il tdg”. Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto) appaiono, dunque, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare la condotta del suddetto calciatore nel novero delle condotte violente, emergendo dall’esame specifico di dette risultanze la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà del gesto. Deve essere in proposito richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta” il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà mirante, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Ricostruita così la vicenda, la richiesta formulata dalla reclamante non può pertanto trovare accoglimento, dovendosi peraltro ricordare che, mente del combinato disposto di cui agli artt. 58-61 CGS, l’utilizzo della prova audiovisiva è consentito solo in alcuni casi, escluso comunque quello di specie.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dall’Ac. Giovani Fucecchio; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Daniele Battiloro; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 14.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 14 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Giovani Fucecchio in opposizione al provvedimento di squalifica 3 (tre) gare assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Battiloro Daniele. (C.U. n. 26 del 03.10.2024)"
