C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Cascio in opposizione al provvedimento assunto dal GST a carico del tesserato Santoni Nicola squalificato per 4 gare. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).

Reclamo proposto dalla società Cascio in opposizione al provvedimento assunto dal GST a carico del tesserato Santoni Nicola squalificato per 4 gare. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).

La società Cascio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 29 settembre 2024, contro la Società Atletico Castiglione. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per aver offeso il D.G.”. La società, nell'atto introduttivo - pur ammettendo la frase irriguardosa, frutto di una dinamica di gioco (il giocatore avrebbe provocato un rigore nella sua area) - non la ritiene intenzionale ed oltraggiosa ma invece comune nei campi di gioco. Conclude pertanto chiedendo una riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. La frase riportata nel rapporto di gara “Ma vai a ******” viene confermata sia dalla reclamante che dal D.G. nel supplemento di gara. Ovviamente si tratta di una espressione vocale, che non può essere definita come “non intenzionale”, espressione certamente inscrivibile nell’’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara [...]” . La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale non può condividere l'assunto di base secondo il quale la frase sarebbe ormai utilizzata da tutti gli atleti nel linguaggio comune senza che in essa non sia ravvisabile una innegabile accezione negativa. Se all’espressione (lo ricordiamo, invito a recarsi celermente presso un servizio igienico) venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore comune, la locuzione potrebbe agevolmente essere utilizzata, per esprimere contrarietà, in ogni frangente senza peraltro ottenere nessuna reazione negativa; ad esempio quando una professoressa dà un cattivo voto, quando il dirigente organizza le ferie ed in ogni altra occasione in cui vorremmo far percepire il nostro disappunto. L'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe essere conseguentemente usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che, fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna conseguenza ulteriore. Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente, nel soggetto passivo, sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando, nella maggior parte dei casi, a degradare la conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi. In realtà risulta comunque che il G.S. abbia effettivamente applicato una diminuente, verosimilmente per il fatto che si sia trattato di una espressione puntiforme, ma abbia altresì correttamente computato anche la giornata connessa alla doppia ammonizione, con conseguente espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 22.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 11 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it