C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Marino Mercato Subbiano in opposizione al provvedimento assunto dal GST in relazione all’esito della gara disputata contro la società Pontassieve del 8/9/2024. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).

Reclamo proposto dalla società Marino Mercato Subbiano in opposizione al provvedimento assunto dal GST in relazione all’esito della gara disputata contro la società Pontassieve del 8/9/2024. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).

La società ACD MM Subbiano reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 23 del 26.9.2024 con la quale, in accoglimento del ricorso promosso dalla società ASD Pontassieve, è stata inflitta alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 commi 1 e 5 lett. B) CGS, integrando la condotta tenuta dall’allenatore Alessio Guidotti fatto idoneo ad influire sul regolare svolgimento della gara. Egli, a gioco in svolgimento, entrava indebitamente in campo, correndo per circa 10 mt all’altezza della ¾ avversaria, si frapponeva fra il pallone e l’avversario, sgambettandolo e facendolo cadere a terra. Sono invece passate in giudicato, in quanto non reclamate, le ulteriori due decisioni del Giudice Sportivo originate dallo stesso episodio sopra descritto di cui al CU n. 19 del 12.9.2024 della squalifica fino al 25.10.2024 comminata all’allenatore Guidotti per condotta gravemente antisportiva e dell’ammenda di euro 250,00 inflitta al Subbiano quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio tesserato che veniva meno ai principi di lealtà ex art. 4 CGS. I motivi di reclamo con il quale si chiede, in via principale, l’annullamento della decisione di prime cure e ripristino del risultato di 0-0 conseguito sul campo o, in denegata ipotesi, la ripetizione della gara, sono i seguenti: - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 CGS in relazione all’art. 62, comma 2 CGS – illegittima acquisizione di materiale audiovisivo al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’ordinamento federale. Deduce al proposito la reclamante che, qualora la res controversa verta, come nel caso di specie, sulla regolarità dello svolgimento della gara, gli unici mezzi di prova ammessi sono quelli espressamente indicati nell’art. 62, comma 2 CGS, fra i quali non figurano i mezzi di prova audiovisivi. Non ammettendo, quindi, l’ordinamento, nella fattispecie che ci occupa, l’utilizzo di quest’ultimi ai fini di prova, la reclamante chiede di espungere il materiale audiovisivo prodotto dal Pontassieve dal fascicolo procedimentale. - Violazione del principio del ne bis in idem per essere stata la società Subbiano sanzionata due volte, a titolo di responsabilità oggettiva, per il medesimo fatto. Con le decisioni del Giudice Sportivo di cui ai CU n. 19 del 12.9.2024 e n. 23 del 26.9.2024 la reclamante sarebbe stata sanzionata due volte per il medesimo fatto (la condotta tenuta dal Guidotti), a titolo di responsabilità oggettiva: in data 12.9.24, d’ufficio, con l’ammenda di euro 250,00 e poi, nuovamente, in data 26.9.2024, su istanza di parte, con la sanzione della perdita della gara. Ciò non tenendo conto che la prima sanzione era, nelle more, divenuta definitiva in quanto non reclamata. Secondo la reclamante, la decisione di irrogare sin da subito la sanzione dell’ammenda al Subbiano avrebbe “consumato” il potere del Giudice Sportivo di applicare l’ulteriore sanzione alla società di cui al CU n. 23 del 26.9.24. - Nel merito: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 comma 1 e 5 CGS, insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara. La condotta posta in essere dal Guidotti non integrerebbe i due requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara, ovvero l’alterazione del risultato di gara e l’impedimento della conclusione della gara, non avendo il gesto dell’allenatore avuto efficacia ostacolante tale da influenzare il risultato di gioco conseguito sul campo. Si è costituita nel presente giudizio la società ASD Pontassieve che, nel contestare il reclamo ex adverso promosso, chiede la conferma della decisione del GS o, in denegata ipotesi, l’accertamento dell’errore tecnico arbitrale con ripetizione della gara e deduce quanto segue: - in via preliminare, inammissibilità delle domande nuove, eccezioni e produzioni documentali della reclamante formulate in grado di appello, per intervenuta decadenza della medesima, rimasta contumace volontaria in primo grado. Si rileva che il Subbiano, in primo grado, avrebbe dovuto fare le produzioni documentali ritenute necessarie ed eccepire l’inammissibilità della prova video: non avendolo fatto, ciò gli è precluso nel giudizio di appello. - insussistente violazione del principio del ne bis in idem non essendo previsto da nessuna norma dell’ordinamento sportivo che, se il Giudice, d’ufficio, ha assunto delle decisioni su determinati fatti, non possa, poi, anche pronunciarsi, su istanza di parte, sui medesimi fatti, essendo le due procedure complementari e non alternative fra loro. CCiò in ossequio all’art. 65 comma 1 lett. A) secondo cui il GS giudica sui fatti da chiunque commessi risultanti dagli atti ufficiali e dal referto di gara nonché all’art. 65 comma 1 lett. B) secondo cui giudica sulla regolarità della gara, attività che si basano, di regola, su presupposti diversi che sono quelli indicati dall’art. 66 comma 1 lett. A) e B) ovvero le modalità di instaurazione del procedimento: d’ufficio, quando si giudica sulla base degli atti di gara, su ricorso di parte, quando è una società a radicare il procedimento ex art. 67 CGS. Rileva il controinteressato che i tempi stessi di celebrazione dei due procedimenti (d’ufficio o su istanza di parte) sarebbero diversi in quanto al momento in cui il GS giudica sulla base degli atti ufficiali che comprende anche l’omologazione dei risultati del fine settimana precedente, qualora non omologhi il risultato di una gara a seguito di preannuncio di reclamo, non può anche decidere nel merito: ciò deve avvenire in un momento successivo visti i tempi procedurali ex art. 67 comma 7 CGS previsti per garantire i diritti di difesa di entrambe le parti. Spostando il profilo di valutazione da quello processuale a quello sostanziale, analizzando le sanzioni applicate, deduce quindi il Pontassieve che la distinzione fra le stesse sarebbe evidente: l’ammenda di euro 250,00 è stata inflitta al Subbiano ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. B) CGS mentre la perdita della gara è stata comminata ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 5 lett. B) CGS. Secondo il controinteressato, sarebbe proprio l’art. 8 CGS a sancire la correttezza dell’operato del Giudice di prime cure laddove al comma 2 stabilisce testualmente che “alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10” ove l’avverbio “inoltre” consente di cumulare le due sanzioni. - Nel merito, esistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara al Subbiano avendo la condotta tenuta dall’allenatore creato un “corto circuito” nello svolgimento della partita di tale gravità da esigere l’intervento degli organi di giustizia sportiva per il doveroso ripristino del bene tutelato dall’art. 10 CGS alla luce dei principi più volte affermati negli anni dal Collegio di Garanzia dello Sport del merito sportivo, della lealtà, probità e sano agonismo. - In ipotesi residuale, riproposizione della domanda formulata in ipotesi, in primo grado e rimasta assorbita, dell’errore tecnico arbitrale ex Regole nn. 12 e 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio secondo cui l’Arbitro, a fronte dell’interferenza con il gioco causata da un “dirigente” avrebbe dovuto assegnare in favore del Pontassieve il calcio di rigore e non soltanto una punizione. Con memoria ex art. 77 comma 2 CGS pervenuta a questa Corte in data 15.10.2024, la reclamante replica alle deduzioni avversarie ed in particolare: - con riferimento all’asserita tardiva produzione documentale relativa all’articolo di giornale apparso sul quotidiano La Nazione a firma di Francesco Querusti, deduce il Subbiano che detto articolo sarebbe apparso il giorno 27.9.2024, ovvero il giorno successivo alla decisione del Giudice Sportivo: trattasi dunque di documento sopravvenuto producibile in appello da parte del Subbiano, indipendentemente dalla contumacia in primo grado. - in merito alla violazione del ne bis in idem, rileva il Subbiano che la regiucanda era già perfettamente deliberabile dal Giudice di prime cure in modo integrale, quanto nella prima decisione, quanto nella seconda, potendosi irrogare sia la sanzione dell’ammenda che quella della perdita della gara. Inoltre, si rileva che le due sanzioni avrebbero dovuto essere irrigate nello stesso giudizio e non in diversi procedimenti, come è avvenuto nel caso di specie: il fatto di avere affidato a due distinti giudizi l’irrogazione delle due sanzioni previste dall’art. 8 CGS si pone in contrasto irrimediabile con il principio del ne bis in idem, essendo la prima divenuta incontrovertibilmente definitiva prima della pronuncia dell’altra. Entrambe le società hanno fatto richiesta di essere udite. All’udienza del 18.10.2024 presenti i legali delle parti nonché il Presidente della società Subbiano, prende la parola quest’ultimo il quale tiene a precisare al Collegio le iniziative assunte dalla società – che non ha minimizzato l’accaduto - nei confronti dell’allenatore resosi responsabile della condotta sanzionata (percorso di reinserimento sociale e rieducativo). La difesa del Subbiano, poi, nel riportarsi al proprio atto introduttivo ed alla memoria ex art. 77 comma 2 CGS, precisa che la decisione dovrà ispirarsi ai principi di diritto e non di giustizia sostanziale, ribadisce l’eccezione di inutilizzabilità dei mezzi audiovisivi ai fini di prova nonché l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, nel merito ritenendo i presupposti di cui all’art. 10 CGS insussistenti nel caso di specie. La difesa del Pontassieve, parimenti, si riporta alla propria memoria di costituzione deducendo che, anche in ipotesi di inutilizzabilità del video prodotto, il referto di gara è comunque chiarissimo nel descrivere i fatti occorsi: con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem, rileva che, seguendo il ragionamento della reclamante, si arriverebbe all’assurdo logico-giuridico di “costringere” il Pontassieve a dover impugnare la sanzione dell’ammenda comminata al Subbiano onde evitare il suo passaggio in giudicato. Infine, conferma il pieno rispetto da parte del GS della procedura codicistica, non potendo il Giudice sospendere il giudizio sull’ammenda per poter decidere detta questione unitamente all’esito gara. Nel merito, insiste per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 10 CGS sussistendone tutti i presupposti. Il reclamo non merita accoglimento. In merito alla dedotta illegittima acquisizione di materiale audiovisivo al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’ordinamento federale, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi, a fini probatori, nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “… nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art. 61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “… limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state quindi rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quella di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019). Ciò detto, nella fattispecie in delibazione, applicando le enunciate coordinate normative al caso di specie, appare evidente l’illegittima acquisizione del mezzo audio visivo ai fini di prova avvenuta nel giudizio di prime cure che, pertanto, dovrà non essere preso in considerazione ai fini della presente decisione, dovendosi e potendosi basare la medesima sulle risultanze degli atti ufficiali di gara aventi fede privilegiata ex art. 61 CGS. Peraltro, il referto arbitrale descrive la condotta del Guidotti in modo ineccepibile ed il suo contenuto è stato pienamente confermato anche dalla stessa società reclamante che, invero, non ha proceduto al reclamo delle ulteriori sanzioni inflittele per il medesimo fatto storico di cui al CU n. 19 del 12.9.2024. Con riferimento all’asserita violazione del principio del ne bis in idem per essere stata la società Subbiano sanzionata due volte, a titolo di responsabilità oggettiva, per il medesimo fatto, si riporta qui di seguito il quadro normativo di riferimento. Secondo l’art. 8, comma 1 CGS, rubricato “Sanzioni a carico delle società”, le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili, fra le altre con la sanzione dell’ammenda (cfr lett. B) art. 8, comma 1). Il comma 2 della medesima disposizione prevede poi che “alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.” Secondo l’art. 10 CGS “la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 03 , fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. A parere di questa Corte, quindi, ai fini in questione, è proprio l’art. 8 CGS a costituire il sicuro ancoraggio per l’applicazione di entrambe le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure al Subbiano: dal sistema normativo, come sopra delineato, traspare la prevedibilità del doppio giudizio e della duplicazione punitiva, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto (“e infatti, come l’art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili” Corte Federale d’Appello, SSUU, Decisione/0067/CFA-2022-2023 e anche Decisione/0124/CFA-2022-2023). Detta norma, infatti, letta in combinato disposto con l’art. 12, comma 1, C.G.S. che attribuisce agli organi di giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo (ancora Corte Federale d’Appello, SSUU, Decisione/0067/CFA-2022-2023), rende prevedibile la duplice risposta sanzionatoria, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all’art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto societario comunque riferibile all'attività sportiva. Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile delle violazioni, lo scopo proprio retributivo della sanzione e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche. Il bene giuridico tutelato dall’art. 10 CGS è invero il regolare svolgimento della gara e la condotta della società che abbia posto in essere fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della stessa ha carattere necessariamente plurioffensivo, riguardando non solo l'altra società danneggiata dal non regolare svolgimento della gara, ma anche le altre società partecipanti allo stesso campionato. Ciò trova conferma nello stesso tenore letterale della norma, il quale inequivocamente esclude che "le ulteriori e diverse sanzioni" ex art. 10 comma 1 CGS siano alternative o facoltative alla perdita della gara, avendo esse piuttosto natura e funzione complementare rispetto a quella, in quanto completano la fattispecie punitiva, garantendo in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione. Del resto, i giudizi preordinati all’irrogazione delle due diverse sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti. Se la sanzione della perdita della gara risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato, quella dell’ammenda ha invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria della società. Precisato quanto sopra, non appare configurabile nel caso di specie alcuna violazione dell’invocato principio del ne bis in idem, ben potendo il Giudice Sportivo decidere sui medesimi fatti, d’ufficio, sulla base degli atti di gara ed anche su istanza di parte, nella garanzia della scansione temporale di cui all’art. 67, comma 7 CGS, a seguito di ricorso della parte interessata, in considerazione, come detto, della complementarietà delle due procedure e della diversità dell’interesse protetto dalla duplice applicazione sanzionatoria. Tanto è vero che il GS, nel momento in cui ha applicato l’ammenda di cui al CU n. 19 del 12.9.24, avendo già ricevuto il preannuncio di reclamo del Pontassieve, si è espressamente riservato la decisione nel merito sull’esito gara anche ai fini dell’applicazione dell’art. 67 CGS. Venendo ad analizzare nel merito il promosso reclamo, affinché si possa applicare una sanzione così afflittiva come quella della perdita della gara, è imprescindibile ravvisare una “connessione causa ed effetto tra il comportamento …. e l’asserito irregolare svolgimento della gara” (FC Bari 1908 / FIGC), non riconnettendo lo stesso art. 10 CGS, in maniera automatica, la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della stessa. Secondo la Corte di Giustizia Federale, ciò avviene in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF e Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019). Ciò doverosamente premesso, possiamo ritenere sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 10 comma 1 CGS avendo la condotta dell’allenatore concretamente alterato il regolare svolgimento della gara sol considerando che, anche se solo per pochi secondi, l’ingresso in campo del Guidotti ha consentito al Subbiano di giocare con un sovrannumero di giocatori. Egli, inoltre, si è frapposto fra il pallone e l’avversario, sgambettandolo e facendolo cadere a terra, con ciò interrompendo in modo deciso e determinato l’azione del giocatore, impedendone la sua naturale conclusione, a nulla rilevando se la medesima potesse o meno essere un’azione promettente per il gol. Trattasi invero di comportamento completamente estraneo al contesto di gara, alla quale sono tenuti a partecipare solo ed esclusivamente i calciatori, di gravità tale da aver alterato il regolare svolgimento della partita. Con il suo gesto, volontariamente eterodiretto a fermare la corsa del calciatore avversario che ha provveduto a sgambettare e a far cadere a terra, il Guidotti ha inteso sostituirsi e/ aggiungersi ai calciatori della propria squadra con la chiara finalità di preservare il risultato raggiunto sul campo, in tal modo impedendo che la competizione si svolgesse secondo il suo corso naturale, ispirata ai principi di regolarità e lealtà tipici del fairplay che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 22.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 08 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it