C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Montagnano avverso la decisione del Giudice Sportivo esito gara Luco / Montagnano dell’08.09.2024. (C.U. 23 del 26.09.2024)

Reclamo proposto dalla Società Montagnano avverso la decisione del Giudice Sportivo esito gara Luco / Montagnano dell’08.09.2024. (C.U. 23 del 26.09.2024)

La delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 23 del 26.09.2024, di cui in appresso si riportano le motivazioni, viene ritualmente impugnata dalla soc. USD Montagnano 1966: “Gare del 08.09.2024 Decisioni del Giudice Sportivo 8 – reclamo della Pol. Luco avverso esito e regolarità gara Luco / Montagnano dell’8.09.2024 (1-4). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 19 del 12.09.2024: la Pol. Luco propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rilevando, in ordine alla gara Pol. Luco/USD Montagnano, disputata per il Campionato di Promozione l’8 settembre 2024 e terminata con il risultato di 1-4 per la squadra ospite, che per la gara stessa l’USD Montagnano aveva schierato il calciatore Svarups Kaspars senza averne titolo per difetto di tesseramento. Chiede, quindi, la reclamante che venga irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Controdeduce l’USD Montagnano per affermare la regolare validità di tesseramento del suindicato calciatore con pratica correttamente completata alla data del 26.08.2024 e quindi ben due settimane antecedenti l’inizio del campionato. In data 23 e 24 settembre 2024 giungono memorie integrative sia da parte della Pol. Luco che dell’USD Montagnano che in sistesi riaffermano la propria tesi già esposta in fase di reclamo e controdeduzioni. Il GST, dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta dalle due società ed esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Alla ricezione del ricorso questo GST, in via istruttoria, provvedeva preliminarmente a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Svarups Kaspars al competente Ufficio del CRT, il quale in data 13.09.2024 comunicava di aver ratificato il tesseramento del calciatore per la società USD. Montagnano con decorrenza 09.09.2024 previa verifica della regolarità della documentazione. Ciò comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dall’USD Montagnano in data antecedente, prima cioè del 09 settembre. Il calciatore, pertanto, ha partecipato alla gara in contestazione, disputata l’8 settembre 2024, in posizione irregolare. Detto ciò, questo Giudice rileva che è preciso onere delle società (con particolare riferimento ai calciatori stranieri comunitari che hanno giocato all’estero “status 20”) assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare agli stessi, e ciò anche in virtù di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria. Per non dire poi delle problematiche assicurative e quant’altro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento potrebbe porrre in essere. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla Pol. Luco e, in applicazione dell’art. 10, comma 6 del CGS, assegnarsi alla predetta società la vittoria della suindicata gara con il punteggio di 0-3. La tassa di reclamo non va addebitata. Per i suesposti motivi il GST, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Luco di Borgo San Lorenzo (Firenze), infligge alla società USD Montagnano 1966 la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), l’inibizione sino al 06.10.2024 al dirigente accompagnatore Cartocci Andrea e la squalifica per Una giornata al calciatore Svarups Kaspars, Ordina il non addebito della tassa”. Avverso il su citato provvedimento, come detto, propone rituale reclamo la società USD Montagnano 1966 chiedendo l’annullamento della decisione impugnata per le seguenti ragioni: a) l’errata applicazione da parte del Gudice di prime cure dell’art. 40quater NOIF – violazione del principio di legittimo affidamento; b) l’errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell’art. 40quater NOIF – violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi comunitari. In ordine al primo motivo di impugnazione la società Montagnano 1966 osserva che la norma di cui all’art. 40quater NOIF, paragrafio 1.2. prevede che in materia di tesseramenti di cittadini comunitari (successivamente al primo tesseramento) “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati”: dunque, le società che richiedono il tesseramento di un calciatore comunitario, già tesserato FIGC nella stagione precedente, possono considerare l’iter validamente concluso solo a seguito di comunicazione in tal senso da parte del comitato regionale competente. Nel caso di specie, osserva ancora la reclamante, la validità del tesseramento deve farsi discendere, ai sensi dell’ordinamento federale, non dalla “ratifica” dell’Ufficio tesseramenti, bensì dalla comunicazione con la quale la FIGC, in data 26 agosto 2024, ha autorizzato il tesseramento del calciatore dichiarandolo “esecutivo”, provvedendo altresì a caricare un’apposita comunicazione sul portale tesseramenti. Tale comunicazione, antecedente di due settimane rispetto all’inizio del campionato di Promozione Toscana avrebbe generato, nel silenzio del CRT, un legittimo affidamento sul corretto completamento della pratica di tesseramento del calciatore in questione e, dunque, sulla convinzione del Montagnano di aver pieno titolo a schierarlo in campo. Per quanto riguarda invece il secondo motivo di doglianza, la reclamante osserva che l’impianto normativo federale di cui all’art. 40 quater NOIF, volto a disciplinare il tesseramento di calciatori comunitari (tesseramento successivo al primo) sarebbe discriminatorio e contrario alle norme comunitarie laddove ancòra l’effettivo tesseramento del calciatore alla presentazione di documentazione già vagliata dagli Organi Federali e subordina la validità e decorrenza del tesseramento alla comunicazione di ratifica del CRT e non, come invece previsto per i calciatori italiani, dal semplice deposito telematico della richiesta di tesseramento. Chiede, pertanto, l’annullamento della decisione (e delle sanzioni) impugnata, formulando, in via istruttoria, rituale richiesta di essere ascoltata. Al reclamo resiste la Pol. Luco ASD, la quale, con memoria del 08.09.2024, si oppone alla riforma della decisione impugnata rilevando: a) in via preliminare, il difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo; b) l’irregolarità del tesseramento del calciatore Svarups Kaspars alla data di disputa della gara; l’insussistenza del principio di legittimo affidamento e l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata dalla reclamante. Quanto all’eccezione preliminare, evidenzia la resistente il preannuncio di reclamo inviato dalla società Montagnano 1966 non risulta sottoscritto né digitalmente, né con firma autografa, risultando altresì carente anche del timbro della società. Rileva, inoltre che la pec di invio del preannuncio di reclamo della società Montagnano 1966 contiene solamente la dicitura dattilografa “il presidente Menchetti Corrado” e che, quindi, l’atto così proposto non rispetta i requisiti di sostanza e forma previsti dalla normativa di riferimento. Pone infine dei dubbi sulla genuinità della sottoscrizione apposta dal presidente della soc. Montagnano 1966 sul reclamo risulta ictu oculi difforme rispetto a quella apposta in calce agli intriduttivi del giudizio di prime cure . Passando al merito, la Pol. Luco ribadisce nuovamente l’irregolarità del tesseramento del calciatore Svarups Kaspars a mente dell’art. 40quater NOIF, norma che prevede che il tesseramento (“aggiornamento posizione”) del calciatore straniero comunitario decorre dalla data di comunicazione dei Comitati e delle Divisioni e dei Dipartimenti di competenza della società interessate e che detta comunicazione coincide, alla luce della procedura informatizzata, con l’approvazione visibile sul portale delle società sportive. Precisa al riguardo che l’errore commesso dalla soc. Montagnano consiste nell’aver erroneamente considerato il visto di esecutività del 26 agosto 2024 agli effetti della comunicazione di cui sopra, poiché tale visto non assolve la funzione di giudizio costitutivo della validità del tesseramento. Infatti, alla data dell’08 settembre 2024 il calciatore Kaspars Svarups non risulta tesserato per l’USD Montagnano 1966, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Rileva ancora che la decisione impugnata non è in alcun modo lesiva del principio del legittimo affidamento poiché risulta per tabulas che, alla data dell’08 settembre (data di disputa della gara), il calciatore in questione non era validamente tesserato per la soc.Montagnano 1966 e il lasso di tempo trascorso dalla richiesta di tesseramento non può, in ogni caso, aver generato nella reclamante alcun legittimo affidamento sulla posizione regolare del calciatore, proprio perché tale posizione (irregolare) era chiaramente ricavabile semplicemente accedendo al sistema informatico afferente i tesseramenti in essere. Quanto infine alla questione per cui la normativa di cui si discute sarebbe lesiva del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi, rileva che la norma in esame non viola in alcun modo il principio di libera circolazione dei lavoratori sancito dall’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, evidenziando il carattere di autonomia, di specificità e indipendenza dell’ordinamento sportivo e che, comunque, la ratio della norma in esame risponde all’esigenza di verificare l’autenticità e la regolarità dei documenti necessari per il corretto inserimento dell’atleta nelle competizioni, evitando abusi o irregolarità. Chiede, pertanto, che il reclamo proposto dalla USD Montagnano 1966 sia dichiarato improcedibile/inammissibile, ovvero infondato nel merito; chiede inoltre la condanna della società reclamante a rifondere, a mente dell’art. 55 CGS, alla Pol. Luco le spese del giudizio, stante la manifesta infondatezza del reclamo, ovvero per temerarietà della lite; chiede infine di essere ammessa all’audizione nell’ipotesi di accoglimento della richiesta formulata dalla reclamante. Viste le istanze di audizione formalizzate dalle parti con i rispettivi atti, la Corte ha convocato la società Montagnano 1966 e la Pol. Luco per l’udienza del 18 ottobre 2024, onde procedere alla discussione del reclamo. In tale sede, la società Montagnano 1966, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha: a) contestato l’eccezione preliminare sviluppata dalla Pol. Luco, in quanto infondata; b) ribadito i motivi di reclamo evidenziando il ritardo con cui il CRT è venuto a perfezionare il tesseramento del calciatore Svarups; c) insistito per l’annullamento della decisione impugnata, con eccezione della squalifica comminata al calciatore e per l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore, in ordine alle quali ha espresso formale rinuncia all’impugnazione. Dal canto suo la Pol. Luco ha resistito al reclamo rilevando, ancora una volta, l’inammissibilità del mezzo di gravame proposto, stante il difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo, e comunque la correttezza della decisione impugnata alla luce della posizione irregolare del calciatore alla data di disputa della gara. La decisione La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel presente giudizio dalla soc. Montagnano 1966, alla luce dell’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità del reclamo medesimo formulata dalla resistente Pol. Luco per difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo. L’eccezione è infondata. Il Collegio sulla questione non che può che richiamare il principio, peraltro già più volte espresso, per cui la dichiarazione di preannuncio è atto propedeutico necessario ad ottenere l’accesso agli atti di gara, atto che non ricade sotto l’egida del formalismo previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., ponendo quest’ultimo l’obbligo di sottoscrizione ai soli atti di reclamo e di ricorso. La comunicazione di preannuncio deve, pertanto, essere intesa come atto che non può rientrare, anche dal punto di vista funzionale, nella categoria degli atti di reclamo/ricorso in senso stretto, dunque, necessitante del requisito di sottoscrizione a pena di nullità/inesistenza. Passando al merito, il reclamo proposto dal Montagnano 1966 è infondato. La società reclamante censura la motivazione del provvedimento impugnato sostenendo, in primis, che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la procedura prevista dall’art. 40quater NOIF, non considerando validamente concluso l’iter della pratica di tesseramento del calciatore Svarups con la comunicazione datata 26 agosto 2024, inviata alla stessa Montagnano dalla FIGC con la quale è stato autorizzato il tesseramento del suddetto calciatore dichiarandolo esecutivo. Rileva inoltre che la suddetta comunicazione, antecedente di due settimane rispetto all’inizio del campionato di Promozione Toscana avrebbe generato, nel silenzio del CRT, un legittimo affidamento sul corretto completamento della pratica di tesseramento del calciatore in questione e, dunque, sulla convinzione del Montagnano di aver pieno titolo a schierarlo in campo. Le doglianze non colgono nel segno atteso che l’art. 40quater NOIF, norma che prevede che il tesseramento (“aggiornamento posizione”), decorre dalla data di comunicazione dei Comitati e delle Divisioni e dei Dipartimenti di competenza della società interessate, assegna a detta comunicazione la funzione di determinare il momento di validità del tesseramento per cui si è fatta richiesta, momento che coincide necessariamente, alla luce della procedura informatizzata, con la ratifica rilasciata del Comitato, Divisione e/o Dipartimento di competenza delle società interessate e resa visibile sul portale delle società sportive. Nel caso di specie, dunque, tale effetto non può certamente essere assegnato alla comunicazione di “esecutività” del tesseramento inviata dalla FIGC alla reclamante in data 26 agosto 2024, in assenza di ulteriore e specifica comunicazione di ratifica del tesseramento medesimo da parte del Comitato di riferimento. Né, del resto, può ritenersi, ad avviso del Collegio, generato un legittimo affidamento della società Montagnano a considerare validamente conclusa la pratica di tesseramento del calciatore in questione, atteso che, come correttamente rilevato in primo grado dal Giudice Sportivo “è preciso onere della società (con partciolare rifermento ai calciatore stranieri comunitari che hanno giocato all’estero “status 20”) assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare..”. Devesi inoltre osservare che, in ogni caso, la validità o meno della pratica di tesseramento del calciatore Svarups avrebbe potuto essere verificata dal Montagnano 1966 semplicemente accedendo al portale informatico, dal quale avrebbe potuto rilevare che il tesseramento del calciatore, che invece ha preso parte alla partita dell’08 settembre 2024, non aveva ancora ricevuto la ratifica da parte del Comitato di appartenenza e che, dunque, era ancora in posizione non regolare. Devesi altresì osservare, quanto alla questione secondo cui la normativa di cui si discute sarebbe lesiva del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi di cui all’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che la normativa citata non appare applicabile a tesserati che appartengono al settore dilettantistico in quanto non assimilabili alla categoria dei lavoratori sportivi e che, comunque, fermo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, non vi sono ragionevoli motivi per disapplicare la normativa in esame poiché la ratio dell’art. 40quatr NOIF risponde alla precisa esigenza di garantire la regolarità delle competizioni sportive, previa verifica dell’autenticità e la regolarità dei documenti richiesti per il corretto inserimento dell’atleta straniero nelle competizioni. Per quanto riguarda, infine, la richiesta di condanna alle spese del giudizio di parte reclamante, il Collegio non ritien sussistere i presupposti per la declaratoria di all’art. 55 C.G.S., stante il rigetto dell’eccezione preliminare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla società Montagnano 1966; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo della società Montagnano 1996; - rigetta la richiesta di condanna alle spese proposta dalla soc. Pol. Luco. Delibera depositata in data 21.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 07 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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