C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Campese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Gassinelli Gianni. (C.U. n. 26 del 3.10.2024)

Reclamo proposto dalla Società Campese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Gassinelli Gianni. (C.U. n. 26 del 3.10.2024)

Propone rituale reclamo la società Campese 1969 avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco sino ad avvicinarsi al DG per protestare con veemenza, poggiandogli una mano sulla spalla e rivolgendogli offese.”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, afferma che il signor Gassinelli, allenatore della compagine, era entrato solo per un passo dentro il terreno di gioco, preoccupato per le condizioni di salute di un proprio calciatore vittima di uno scontro di gioco, ed a causa del ritardo con cui il DG aveva interrotto il gioco per prestare le cure del caso. Precisa che le proteste veementi dell’allenatore si erano palesate solo successivamente al momento dell’espulsione, ma senza che tali proteste sfociassero in offese, né tantomeno in contatti sulla persona del DG. Afferma che (allegando video che testimonierebbe il fatto), che la mano posta sulla spalla dell’arbitro non sarebbe quella dell’allenatore, ma di un calciatore della Campese, del quale peraltro non fornisce il nome. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Si premette che il video allegato non può essere utilizzato nel caso di specie, sia perché non viene fornito il nome del presunto autore del fatto, sia perché non rispondente ai requisiti tecnici previsti dal CGS. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, confermando altresì di essere assolutamente certo che il lieve contatto sulla sua spalla sia stato opera del signor Gassinelli e non di altra persona\giocatore della Campese, anche perché i giocatori e gli altri componenti della panchina erano ben distanti dall’allenatore in tale frangente. Conferma che il contatto è stato causato da un gesto di lieve entità privo di connotati violenti, e quasi canzonatorio. Conferma altresì che il signor Gassinelli è entrato per circa 20 metri all’interno del terreno di gioco, ha proferito le offese già riportate nel rapporto di gara ed ha tardato l’uscita dal campo dopo l’espulsione. Esaminando la congruità della sanzione, questa Corte ritiene che sia stata determinata in modo corretto.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo conferma la squalifica ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 21.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 09 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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