C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Luccasette in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Bertini Carlo squalificato fino al 6/1/2025 con la seguente motivazione: “In conseguenza ad un provvedimento di ammonizione, rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose e/o irriguardose, nonché blasfeme. Al termine della gara, seppur gravato da provvedimento di espulsione, rientrava indebitamente negli spogliatoi” (C.U. 18 del 23/10/2024)

Reclamo proposto dalla società Luccasette in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Bertini Carlo squalificato fino al 6/1/2025 con la seguente motivazione: “In conseguenza ad un provvedimento di ammonizione, rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose e/o irriguardose, nonché blasfeme. Al termine della gara, seppur gravato da provvedimento di espulsione, rientrava indebitamente negli spogliatoi” (C.U. 18 del 23/10/2024)

La Società reclamante preliminarmente fa una distinzione tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, assumendo come la condotta refertata in capo all’allenatore (che “mandava a quel paese” il D.G.) abbia sostanzialmente i connotati di una condotta irriguardosa e richiama l’art. 36 comma 1 C.G.S. il quale, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, prevede comunque l’applicazione di circostanze attenuanti od aggravanti. In particolare - a detta della Reclamante – le proteste del Bertini sarebbero state indotte da un atteggiamento da parte del D.G., perdurato per tutta la gara, polemico e risentito nei confronti dei calciatori del Luccasette, cosicché, in relazione agli addebiti contestati, la Società Reclamante chiede l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S. c. 1 sub a) e b), nonché l’applicazione dell’art. 15 C.G.S. c. 1. Inoltre la difesa della Reclamante appunta l’attenzione sulla circostanza per la quale le ingiurie e/o invettive e frasi blasfeme pronunciate dal Bertini, siano state refertate in modo del tutto generico ed all’uopo richiama alcuni precedenti giurisprudenziali in ragione dei quali la genericità della refertazione arbitrale andrebbe a ledere il diritto di difesa dei tesserati avanti agli organi di giustizia sportiva. Tale stato di cose, per di più, ad avviso della Reclamante avrebbe come conseguenza quella di viziare anche la motivazione del G.S.T. la quale dovrebbe appunto ritenersi essa stessa generica ed insufficiente. Infine, pur ammettendo, che il Bertini a fine gara sia rientrato negli spogliatoi per ritirare alcuni effetti personali, tuttavia, evidenzia come tale condotta sia del tutto estranea alla sanzione ricevuta dall’allenatore, essendo peraltro la gara ormai terminata. In conclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti richiamate, chiede una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo contesta l’interpretazione data dal Luccasette ad alcune frasi che possono essere state udite dai propri tesserati, in quanto, a detta dell’Arbitro, si tratterebbe di un’interpretazione di parte e fuori contesto. In merito alle frasi blasfeme, precisa di non essere sicuro di quali fossero gli epiteti usati e comunque non erano rivolti verso la sua persona quanto piuttosto si trattava di uno sfogo. Infine, circa la presenza del Bertini nella zona spogliatoti a fine gara, il D.G. si limita ad affermare di aver riportato soltanto ciò che aveva visto, senza voler in alcun modo interpretarne le motivazioni, in ogni caso precisa come il comportamento del Bertini nei suoi confronti dopo l’espulsione sia stato corretto. Ad avviso del Collegio, la squalifica decisa dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore del Luccasette Bertini Giancarlo è effettivamente viziata da motivazione generica ed insufficiente in ordine alle frasi offensive e/o irriguardose che il tesserato avrebbe pronunciato nei confronti dell’arbitro ed in ordine alle frasi blasfeme pronunciate quale sfogo per la sanzione ricevuta. Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza, “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51). E’ principio ormai consolidato quello secondo il quale non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Con ogni evidenza, nel caso di specie, non è dato riscontrare tale contestazione puntuale e specifica, il D.G., a parte indicare con sufficiente precisione la circostanza che il Bertini lo ha “mandato a quel paese”, si limita a riferire che, uscendo dal terreno di gioco, lo stesso inveiva verso di lui bestemmiando, senza tuttavia indicare nello specifico quali siano le frasi attribuibili al Bertini. Inoltre, con riferimento alle frasi blasfeme, nel supplemento richiesto dalla Corte, il D.G. dichiara di non essere sicuro di quali epiteti fossero stati pronunciati. La genericità della refertazione, unitamente ai dubbi palesati in sede di supplemento per ciò che concerne le frasi blasfeme, vizia la motivazione del G.S.T. e non consente di attribuire con effettività tali condotte al Bertini. Sussiste ed è provato, viceversa, l’illecito disciplinare riferito alla condotta inizialmente posta in essere dal tesserato, condotta che si è concretata nell’aver “mandato a quel paese” il D.G.. Ad avviso del Collegio non sussistono invece i presupposti per l’applicazione delle attenuanti invocate dalla Società reclamante, le presunte frasi “provocatorie” attribuite dal D.G. sono state sostanzialmente smentite da quest’ultimo e sul punto non sono rinvenibili elementi tali da consentire una diversa valutazione da parte del Collegio. Per quanto riguarda la presenza del Bertini a fine gara nella zona spogliatoi, circostanza che parimenti il G.S.T. ha posto a fondamento della sanzione, così come risultante dalla motivazione, il Collegio ritiene debba escludersi ogni rilevanza disciplinare della condotta in questione. Infatti, ai sensi della Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, al calciatore (ovvero in questo caso all’allenatore) espulso è inibito esclusivamente di rientrare sul terreno di gioco, conseguentemente il Bertini ben poteva accedere alla zona spogliatoi e stazionarvi, per di più a fine gara. D’altra parte, lo stesso D.G. nel proprio supplemento ha chiaramente evidenziato come il comportamento del Bertini nei suoi confronti, successivamente all’espulsione (e quindi anche a fine gara e nella zona spogliatoi) sia stato corretto. Pertanto, acclarata anche quest’ultima circostanza, deve ritenersi che la mera presenza del tesserato, ancorché in precedenza espulso, a fine gara nella zona spogliatoi non possa assumere di per sé alcuna rilevanza disciplinare. In conclusione, in ragione di quanto sopra evidenziato, la sanzione irrogata nei confronti dell’allenatore del Luccasette dovrà essere rimodulata ed adeguata all’unico addebito che effettivamente può essere contestato allo stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Bertini Carlo fino a tutto il 23.11.2024. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata Delibera depositata in data 12.11.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 20 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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