C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dalla società Fivizzanese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Valentini Nicola squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 32 del 24.10.2024 ).

Reclamo proposto in proprio dalla società Fivizzanese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Valentini Nicola squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 32 del 24.10.2024 ).

Reclama la società Fivizzanese avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Valentini Nicolò per avere offeso il D.G. La reclamante sostanzialmente non disconosce il fatto definendo le parole del proprio tesserato come inopportune. Evidenzia la tensione agonistica e l’importanza della gara e sottolinea che il calciatore ha immediatamente lasciato il terreno di gioco, scusandosi successivamente con l’arbitro. Chiede: in tesi l’annullamento della sanzione e, in ipotesi, una diversa determinazione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente i fatti, evidenziando come il calciatore non si sia scusato, ma abbia soltanto dato una sua versione degli stessi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. I fatti non appaiono contestati se non per quanto riguarda le presunte scuse portate all’arbitro che lo stesso nega. Da quanto emerge dal rapporto arbitrale appare palese l’offesa rivolta al D.G. pertanto quanto proferito dal calciatore deve essere adeguatamente sanzionato. La decisione del G.S. appare congrua rispetto alla normativa vigente per fatti analoghi, per cui il reclamo non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 11.11.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n.21 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it