C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pontecosi Lagosi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Pierotti Emanuele, squalificato fino al 30.1.2025 (CU n. 19 del 30.10.2024)

Reclamo proposto dalla Società Pontecosi Lagosi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Pierotti Emanuele, squalificato fino al 30.1.2025 (CU n. 19 del 30.10.2024)

Il reclamo - avanzato dalla Società del Pontecosi Lagosi innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 26 ottobre 2024, contro la società Aquila Sant’Anna. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Per aver, a fine gara, proferito frasi ingiuriose lesive dell'onorabilità del D.G., al quale attribuiva una condotta agevolatoria nei confronti della società avversaria, alludendo anche a regalie e/o favori.”. Nel reclamo, la società, adombra una sorta di familiarità tra il D.G. e gli avversari che, a detta di parte reclamante, avrebbero avuto un rapporto privilegiato con l’arbitro poiché erano chiamati per nome (o soprannome), veniva concesso il “Tu” ed era utilizzato in genere un tono confidenziale. Per tale ragione l’allenatore, in tono scherzoso e senza l’intenzione di offendere nessuno, si era permesso di esclamare la frase; “Adesso andate anche a fare l’aperitivo insieme?” Pertanto la reclamante conclude per l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica considerata eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati. Il reclamo può essere parzialmente accolto. I fatti riportati nel rapporto di gara appaiono interamente confermati dal supplemento arbitrale nel quale il D.G. ribadisce l’atteggiamento provocatorio ed ingiurioso assunto dall’allenatore e nega recisamente qualsivoglia contiguità con la squadra avversaria giungendo persino ad adombrare reazioni di tutela dei propri diritti “nelle sedi opportune”. Quanto alla congruità della squalifica, la norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara […]” La sanzione minima di 4 giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - non può trovare applicazione nel caso di specie sia per il contenuto delle contestazioni medesime sia perché il ruolo di allenatore è onerato nel prestare maggior attenzione all’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla sua stessa squadra. Purtuttavia, al netto dei rilievi sopra specificati, appare condivisibile una parziale diminuzione della squalifica irrogata ed in tal senso l’incremento necessario per censurare con la dovuta afflittività la condotta illecita, può attestarsi nel termine di due mesi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo, riduce la squalifica fino al 30 dicembre 2024 (anziché fino al 30 gennaio 2025) e dispone la restituzione della relativa tassa.

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