C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dal sig. Valori Simone in proprio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del suddetto, inibito fino al 3/1/2025. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Reclamo proposto dal sig. Valori Simone in proprio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del suddetto, inibito fino al 3/1/2025. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Il sig. Valori Simone, con comunicazione pec del 11.11.2024 delle ore 19.42, inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S. Provinciale di Livorno, pubblicata con il C.U. n. 25 del 36.11.2024, con la quale era stata inflitta al suddetto l’inibizione fino al 3.1.2025 con la seguente motivazione: “per comportamento irriguardoso ripetuto verso il D.G.” Il reclamo non può essere preso in esame per la seguente motivazione: ai sensi dell’art. 76 comma 2 C.G.S. il sig. Valori Simone, prima di presentare direttamente il reclamo, avrebbe dovuto presentare il preannuncio di reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nella fattispecie il preannuncio non è mai stato presentato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara di non prendere in esame l’atto di reclamo causa omessa presentazione del preannuncio di reclamo e dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S.
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