C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Tosi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del tesserato Di Mattia Alessandro, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 20 del 6.11.2024).

Reclamo proposto dalla società Tosi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del tesserato Di Mattia Alessandro, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 20 del 6.11.2024).

Propongono rituale reclamo la società ASD Tosi ed il calciatore Alessandro Di Mattia avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Firenze al medesimo calciatore con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il DG, sanzione aggravata in quanto capitano”. Con rituale e tempestivo reclamo, i reclamanti chiedono una riduzione della sanzione, contestano la condotta descritta, affermando che il calciatore Di Mattia non avrebbe proferito le frasi offensive descritte nel rapporto, attribuendo tali frasi all’allenatore Collini, espulso anch’esso per comportamento offensivo, e quindi affermando che il susseguirsi delle offese sarebbe avvenuto in un unico contesto e l’autore sempre il medesimo Collini. In ogni caso lamenta che, eventualmente, analizzando il senso letterale delle parole, si sarebbe trattato di comportamento irriguardoso, lamenta altresì la mancata concessione di attenuati in relazione alla carriera del calciatore ed alla attività di volontariato svolta dal Di Mattia in ambiti sociali e parrocchiali. Conclude per la riduzione significativa della sanzione irrogata ad una giornata o al massimo di due giornate, considerato il comportamento come irriguardoso e con la concessione delle attenuanti di cui sopra. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, descrive comunque l’episodio in modo tale da eliminare qualsiasi dubbio sulla attribuibilità del comportamento offensivo al Di Mattia. L’arbitro si dichiara assolutamente certo che l’autore delle frasi di cui al rapporto fosse il Di Mattia, chiaramente distinguibile dagli altri calciatori dalla fascia di capitano e perché mentre pronunciava le offese lo guardava begli occhi, fugando ogni dubbio su chi fosse il destinatario delle offese. Quanto alle offese pronunciate dall’allenatore Collini, l’arbitro precisa che i due episodi sono avvenuti in momenti diversi e non in contemporanea. Quanto alla sanzione, risulta adeguata al comportamento, risultando del tutto irrilevante la distinzione tra comportamento offensivo ed irriguardoso (ma in questo caso offensivo) in quanto la pena edittale minima prevista per le due fattispecie è la medesima. Non è prevista alcuna attenuante né generica né specifica sia in ordine alla carriera del calciatore, né per quanto concerne le attività di volontariato extra calcistiche, peraltro non verificabili in questa sede. Alla giornata per somma di ammonizioni si aggiungono quattro giornate per le offese ed una per essere stato capitano nell’occasione.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

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