C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Prato calcio a 5 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T.a carico del tesserato Benassai Lorenzo, squalificato fino al 30.04.2025. (C.U. n. 33 del 31.10.2024).

Reclamo proposto dalla società Prato calcio a 5 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T.a carico del tesserato Benassai Lorenzo, squalificato fino al 30.04.2025. (C.U. n. 33 del 31.10.2024).

La Polisportiva Prato calcio a 5, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 26/10/2024, contro la Società Vigor Fucecchio. Il Giudice sportivo motivava così la propria decisione: “Da una distanza di circa 15 metri calciava con forza e volontarietà il pallone che passava 2 m da una spalla dell'arbitro. Alla notifica lo offendeva”. Il Presidente del Prato calcio a 5 avanzava dunque reclamo contro tale decisione rilevandone l’eccessività; nel gesto non sarebbe stata presente alcuna volontà lesiva trattandosi esclusivamente un gesto di stizza. Ciò sarebbe desumile dagli stessi avvenimenti in quanto il pallone sarebbe stato scagliato da una grande distanza e sarebbe passato, come stabilito nel rapporto di gara, lontano dall’arbitro. Chiedeva altresì che venisse utilizzato, ai fini della ricostruzione dei fatti, un filmato che allegava al ricorso e che avrebbe confortato la versione difensiva. Ritenendo - sia l’azione che le offese - meramente irriguardose ed applicando l’istituto della continuazione tra i due eventi chiedeva la riduzione della squalifica a quattro giornata e o nella misura ritenuta di giustizia. All’udienza del 22 novembre 2024 il Presidente della società si riportava al reclamo rilevando che in un comunicato ufficiale il Giudice Sportivo di primo grado aveva applicato, per condotte certamente più gravi, sanzioni decisamente più blande ed insisteva per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Con riferimento alla richiesta di ammissione della prova video occorre tenere conto delle limitazioni derivanti dalla lettura dell’articolo 58 C.G.S. (che stabilisce, al secondo comma, un giudizio di utilità ai fini della decisione) in coordinato con l'articolo 61 del medesimo codice (che afferma la piena fidefacenza del rapporto arbitrale e del relativo supplemento). Nel caso concreto deve ritenersi inammissibile tale produzione stante la sostanziale conformità della narrazione dell’episodio sia nel reclamo che nel rapporto arbitrale. Nel supplemento l’arbitro conferma quanto descritto nel suo rapporto precisando che “..il calciatore n.4 Benassai Lorenzo, volontariamente calciava il pallone nella direzione in cui mi trovavo in senso di dissenso nei confronti di una mia decisione tecnica”. Tale precisazione sembrerebbe in linea più con un gesto di stizza che con un gesto violento anche se il D.G., successivamente, precisa: “In merito all'intento di colpire il sottoscritto o meno, non sta a me giudicare la precisione tecnica del calciatore” con ciò alimentando l’ipotesi che effettivamente il calciatore cercasse di colpirne la sagoma. Occorre però rilevare che, alla distanza riferita dal D.G., di circa 15 metri le possibilità di colpire un bersaglio dal volume contenuto appaiono decisamente remote persino per giocatori di categorie superiori e che per tale ragione risulta difficile ipotizzare che il gesto fosse realmente alimentato da una, anche solo eventuale, volontà lesiva; tale dato viene ulteriormente suffragato dal fatto che il pallone sia effettivamente passato a due metri di distanza dal D.G.. Peraltro deve osservarsi che il pallone calciato avrebbe necessariamente perso, nel volo della sfera, parte della sua potenza cinetica diminuendo, conseguentemente, la sua pericolosità per l’incolumità di un ipotetico soggetto che potesse entrarne in contatto. In via dubitativa può perciò prevalere la tesi che si sia trattato di un plateale, quanto intollerabile, gesto di dissenso e non di un gesto violento, elemento che riporta però il comportamento ad una dimensione, anche sanzionatoria, diversa da quella inizialmente ipotizzata. Per quanto concerne il richiamo alla citata (quanto unica) decisione di un Giudice Sportivo deve osservarsi che la mancata impugnazione di provvedimenti macroscopicamente sottostimati a livello sanzionatorio dai Giudici di prime cure impedisce all’organo di secondo grado (che ne avrebbe anche la facoltà, stante la possibilità di “reformatio in peius” ex art. 78 punto 2 C.G.S.) di porvi rimedio. Per tale ragione è possibile talvolta reperire, tra le statuizioni di primo grado, singole decisioni non conformi alla giurisprudenza consolidata; quando queste vengono però impugnate sono le stesse Corti di Appello Sportive ad applicare i doverosi correttivi, attraverso l’inasprimento delle sanzioni, per garantire uniformità alla giustizia sportiva. In punto di quantum - se risultano dunque pertinenti le doglianze con riferimento alla possibile traslazione del fatto dall’ipotesi contenuta nell’art. 35 C.G.S. all’art. 36 C.G.S. - non appaiono però condivisibili le richieste di applicazione di sanzioni minime stante la platealità del fatto, l’astratta (sebbene non voluta) possibilità di colpire qualcuno e la successiva reiterazione della protesta attraverso l’insulto diretto all’arbitro.

P.Q.M.

La C.D.T. accoglie parzialmente il reclamo, riduce la qualifica del giocatore Benassai Lorenzo fino al 31/01/2025 (anziché fino al 30/04/2025) ed ordina la restituzione della relativa tassa.

 

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