C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Valdichiana in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Imperato Emanuele, squalificato fino al 15.03.2025. (C.U. n. 33 del 31.10.2024). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 15/3/2025 IMPERATO EMANUELE

 

Reclamo proposto dalla società Valdichiana in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Imperato Emanuele, squalificato fino al 15.03.2025. (C.U. n. 33 del 31.10.2024). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 15/3/2025 IMPERATO EMANUELE

In seguito ad un’ammonizione per roteste correva verso il D.G. spingendolo con entrambe le mani, senza farlo cadere. Alla notifica dell’espulsione lo offendeva.”. La Società reclamante sostiene che il proprio calciatore avrebbe posto la mano sul petto dell’Arbitro quale conseguenza di un gesto istintivo in quanto, essendo a terra poiché colpito da un avversario, mentre si rialzava si è trovato il D.G., che intanto si era avvicinato correndo verosimilmente per verificare le condizioni dell’Imperato, a ridosso ed avendo avuto una percezione visuale dal basso verso l’alto, avrebbe appunto messo la mano al petto del D.G., non per colpirlo ma solo per evitare, nella percezione della distanza tra i due avuta dal calciatore, un impatto fisico più rilevante. Sostiene sempre la Reclamante che, a sostegno della propria ricostruzione difensiva, vi sarebbe la circostanza secondo la quale l’Arbitro, dopo il contatto in questione, avrebbe soltanto ammonito l’Imperato, che denoterebbe la totale tenuità dell’accaduto anche nella percezione dell’Arbitro, il quale avrebbe espulso il calciatore soltanto per le parole offensive proferite da quest’ultimo successivamente al provvedimento di ammonizione ricevuto. Ritenendo quindi del tutto assente l’elemento dell’aggressività e/o offensività nei confronti dell’Arbitro in relazione all’episodio in questione, chiede una riduzione della sanzione e cita anche un precedente giurisprudenziale assimilabile. La Società reclamante, infine, precisa anche che l’Arbitro non avrebbe barcollato, infatti lo stesso può avere, tutt’al più, fatto istintivamente un passo indietro, ma non sarebbe mai stato in procinto di cadere a terra a seguito del contatto con l’Imperato. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso si limitava a riportare pedissequamente quanto già refertato nel rapporto di gara, tuttavia il Collegio, reputando che il D.G. avrebbe dovuto prendere una posizione più specifica e circostanziata in ordine ad alcuni punti del reclamo, lo convocava personalmente. Il D.G. veniva quindi udito alla riunione del 29 novembre 2024 ed in tale occasione precisava che il calciatore del Valdichiana Calcio si trovava a terra a seguito di uno scontro di gioco, dopodiché si rialzava protestando, a questo punto il D.G. lo ammoniva e, solo successivamente, l’Imperato andava di corsa verso l’Arbitro spingendolo con entrambe le mani ed offendendolo nel contempo. A seguito di quest’ultima condotta il D.G. gli notificava il provvedimento di espulsione. Il D.G. precisava altresì che, in conseguenza della spinta subita, si sbilanciava leggermente ed arretrava inciampando, ma senza cadere, da ciò l’utilizzo nel referto del termine “barcollare”. Per effetto del valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto agli atti degli ufficiali di gara ex art. 61 comma 1 C.G.S., la dinamica dell’accaduto deve reputarsi chiara e pienamente provata. Tuttavia, in punto di quantum, il Collegio ritiene che la sanzione reclamata debba essere lievemente rimodulata, raffrontando la condotta del calciatore nel suo complesso ed il contesto in cui si è verificata con i parametri sanzionatori dell’art. 36 del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Imperato Emanuele fino a tutto il 15.02.2025.Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.

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