C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD Pietrasanta avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata la squalifica fino al 14.3.2025 a Lorenzo Corsini. (C.U. n. 35 del 14.11.2024).

Reclamo proposto dalla Società ASD Pietrasanta avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata la squalifica fino al 14.3.2025 a Lorenzo Corsini. (C.U. n. 35 del 14.11.2024).

Il calciatore Lorenzo Corsini militante nel Pietrasanta, è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato di cui in epigrafe, sino al 14.3.2025, con la seguente motivazione: “a fine gara si avvicinava al D.G. e da dietro gli dava uno spintone con due mani spostandolo di circa un metro ma senza procurargli alcuna conseguenza. Di poi cercava di sottrarsi alla identificazione”. Dal referto gara si apprende che, dopo aver subito la spinta a fine gara durante una concitata fase di proteste e mentre il D.G. si trovava circondato dai giocatori, lo stesso chiedeva per tre volte al calciatore espulso di comunicare il proprio numero di maglia, non visibile. Soltanto giunto negli spogliatoi e controllate le note gara, il D.G. si accorgeva che il riferito numero 7, non era presente in lista. Il D.G. ricostruisce specificamente anche con supplemento, i fatti che hanno preceduto l’inizio della gara, allorquando lo stesso ha acconsentito che il Sig. Corsini si collocasse in panchina nonostante fosse infortunando, permettendo di aggiungerlo nelle note appena prima dell’appello. Aggiunge che la corretta identificazione dello stesso è intervenuta successivamente agli eventi da cui è scaturita l’espulsione, grazie all’intervento della dirigenza. Il reclamo della società Pietrasanta, verte in buona sostanza tutto sulla contestata volontà di non farsi identificare come autore dell’illecito da parte del calciatore, illecito che nella sostanza non viene avversato. Secondo chi impugna il provvedimento, il proprio atleta, al quale nel corso del campionato è sempre stata assegnata la maglia nr. 7, aggregato alla squadra per sua espressa richiesta nonostante impossibilitato a giocare per infortunio, avrebbe avuto la convinzione di indossare la maglia con il proprio numero abituale. E ciò lo avrebbe indotto nell’errore di comunicazione all’arbitro, in buona fede. Per quanto dall’esame delle note gara risulti effettivamente che la maglia numero sette non fosse stata attribuita ad altro calciatore del Pietrasanta; e che al Corsini sia stata invece assegnata la maglia nr. 99, abitualmente numerazione attribuita in via residuale al calciatore aggregato in note gara alcuni istanti prima dell’appello, è su altro che la Corte deve porre attenzione al fine di determinarsi nella propria decisione. Il gesto compiuto dal calciatore è grave e deve essere sanzionato con proporzione. Le modalità e le circostanze che caratterizzano la condotta, sono da sole rilevanti per la determinazione della pena. Le proteste a quanto pare veementi di fine gara; la spinta data con evidente forza, con due mani e da dietro, che sposta il D.G. per un metro, sono fatti che denotano la premeditazione del gesto, neanche parzialmente condizionato da un impulso reattivo ed immediato, rispetto ad una ritenuta eventuale ingiustizia subita. La sanzione inflitta deve ritenersi giusta e proporzionata, anche senza la valutazione del fatto contestato relativo alla mancata o ritardata identificazione.

P. Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Si trattiene la tassa versata.

 

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