C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo della Società F.C. Scandicci 1908, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fenaoui Idriss fino al 7/11/2028 (C.U. n. 34 del 7/11/2024).

Reclamo della Società F.C. Scandicci 1908, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Fenaoui Idriss fino al 7/11/2028 (C.U. n. 34 del 7/11/2024).

La società F.C. Scandicci 1908, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.S.A.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 3/11/2024 contro la Società ospitante Coiano S. Lucia Prato. Il G.S.T., motivava così il provvedimento: “In seguito ad un provvedimento arbitrale, si avvicinava al D.G. offendendolo più volte ed inoltre lo spingeva fortemente al petto, con le mani chiuse a pugno, procurandogli un forte dolore e facendolo indietreggiare di circa un metro e mezzo. Al termine della gara l'Arbitro riferiva riacutizzarsi del dolore al petto e senso di oppressione respiratoria, al punto da determinarsi a recarsi al Pronto Soccorso Ospedaliero di Pistoia, dove a seguito di esami clinici veniva diagnosticata una contusione sternale. Viene acquisita agli atti certificazione medico ospedaliera. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società del settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.”. La società Scandicci 1908 interponeva reclamo avverso tale decisione eccependo l’erronea collocazione del fatto all’interno della normativa prevista dall’art. 35 C.D.S. titolato “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” che così dispone: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.[...] 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.[…]”. I fatti riportati nel rapporto di gara, sostanzialmente non contestati, vengono così descritti dall’arbitro: “Al 41 del 2 tempo Fenaoui Idris numero 22 della soc. Scandicci durante una fase di gioco mi accorgo di un giocatore rimasto a terra dopo un contatto fortuito. Interrompevo il gioco per verificarne le condizioni, chiamando immediatamente il massaggiatore. venivo immediatamente accerchiato dai giocatori soc. Scandicci, i quali protestavano per l'interruzione di gioco. tra i giocatori notavo il fenaoi trattenuto a stento da due compagni che per non permettergli di raggiungermi. improvvisamente si divincolava dai due compagni e mi raggiungeva, nel mentre mi diceva più volte sei scemo, mi spingeva fortemente al petto con entrambe le mani chiuse a cazzotto procurandomi un forte dolore e facendomi entrare indietreggiare di circa un metro e mezzo. dopo averlo espulso lo stesso raggiungeva gli spogliatoi pronunciando parole incomprensibili. dopo la fine della gara mentre facevo la doccia mi si riacutizzava il dolore al petto provando una sensazione di oppressione e per questo, non cessando il dolore, raggiungevo il pronto soccorso di Pistoia accompagnato da mio padre gli esami clinici escludevano infrazione al costato e mi veniva diagnosticata una contusione esternale con giorni di prognosi (ALLEGO VERBALE DI PRONTO SOCCORSO)” Ad avviso della reclamante però le modalità dell’azione (non un colpo ma una singola ed isolata spinta, confinata temporalmente in pochi attimi e senza nessuna ulteriore reazione fisica dopo l’espulsione seppure, in quel momento, il giocatore non fosse trattenuto da nessuno) deporrebbero per l’inesistenza di una effettiva volontà lesiva inserendosi piuttosto all’interno di una indecorosa protesta. A tal fine la società - confidando nelle parole del D.G. che, nel supplemento, potrebbe dettagliare gli avvenimenti ridimensionandone la portata - insiste per interrogare l’arbitro, tramite supplemento, sulla effettiva volontarietà (ovvero involontarietà) del gesto. Evidenzia tuttavia un’evidente e macroscopica sproporzione sanzionatoria che, di fatto, impone l’applicazione di una squalifica minima di 4 anni (prossima ai massimi limiti irrogabili dalla Giustizia Sportiva) senza una significativa individualizzazione della sanzione e segnala, con una pertinente giurisprudenza, plurime decisioni che richiamano alla necessaria ragionevolezza nell’applicazione di provvedimenti disciplinari. In tal senso, recuperando una recente decisione di questa Corte (C.U. n. 58 del 29/2/2024, Pienza Dafrassini), ipotizza che anche nel caso concreto possa essere esclusa l’ipotesi contemplata dall’art. 35 C.D.S. con derubricazione della fattispecie nell’alveo dell’art. 36 C.D.S.. Ritiene infatti che che non sia giuridicamente corretto derivare esclusivamente dalla configurabilità dell’aggravante contenuta nel punto 4 dell’art. 35 C.D.S. (nel caso concreto la diagnosi del referto ospedaliero riporta una prognosi di tre giorno per “dolorabilità alla digitopressione dello sterno”, con tutti gli altri parametri negativi) la sussistenza della condotta violenta ipotizzata nel punto 1 della stessa norma. Pur non dubitando del dolore provato dal D.G. residua il fatto che tale sensazione non è facilmente graduabile e la prognosi connessa al solo riferito del paziente, avulsa da qualsiasi evidenza obiettiva o strumentale, risulta evanescente anche con riferimento alle conseguenze derivanti. Evidenziando la giovane età del ragazzo e l’inesistenza di comportamenti recidivanti, conclude invocando la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, anche tramite l’applicazione di attenuanti generiche, ovvero la commutazione della medesima in prescrizioni alternative. Il reclamo non può essere accolto. Stante la sostanziale concordanza dei fatti narrati occorre verificare unicamente l’aspetto giuridico della vicenda per comprendere, come richiesto dalla difesa della società, se la fattispecie ricada o meno all’interno dell’art. 35 C.D.S.. In effetti apparirebbe suggestiva l’ipotesi che il calciatore non avesse una effettiva volontà di ledere il D.G. se l’articolo di riferimento non contemplasse le specifiche modalità attraverso le quali l’azione deve sostanziarsi e cioè, come nel caso concreto, “una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”. Inoltre il supplemento, espressamente richiesto dalla Corte, il D.G. ripercorre pedissequamente quanto narrato nell’originale rapport,o aggiungendo però questa ultima frase: “Non sono in grado di specificare se il Fenaoi abbia agito per procurarmi dolore più o meno forte ma i fatti descritti corrispondono effettivamente a quanto accaduto in quel momento”. E’ evidente che in questo frangente le singole parole risultano fondamentali per consentire a chi ha l’onere di giudicare, di ricostruire la reale dinamica dei fatti; il messaggio che risulta chiaro è che realmente il giocatore abbia voluto procurare dolore all’arbitro residuando l’unico dubbio sull’intensità dello stesso. Con ciò la speranza, auspicata nel reclamo, che il D.G. potesse ridisegnare i fatti si smaterializza e tale frase, nella sua univoca e semplice interpretazione, appone l’ultimo chiodo sulle responsabilità del Fenaoui. Più pertinente il richiamo alla proporzionalità. Molte perplessità albergano (ed albergavano, fin dalla modifica dell’art. 35 C.D.S.) in ordine alla sostanziale automaticità di una squalifica gravissima in presenza di due soli elementi: il gesto violento ed un certificato medico. Alcune delle perplessità evidenziate dal difensore nel reclamo (come la valenza probatoria di un referto non basato su evidenze obiettive) erano state oggetto della revisione di una decisione del G.S.T. da parte di questa Corte Sportiva di Appello, motivate nel Comunicato Ufficiale del Comitato regionale Toscana n. 53 del 15/02/2024; veniva pubblicata la delibera relativa al reclamo della società Fonte Belverde, avverso diverse squalifiche, tra le quali emergeva quella del calciatore Mohamed Chaib Bilal di 4 anni. I fatti posti alla base della squalifica appaiono sostanzialmente analoghi a quelli sub Judicio, con una spinta e delle conseguenze (nel primo caso dovute alla caduta in terra e l’impatto con il fondoschiena) certificate con 3 giorni di prognosi sempre sulle sole dichiarazioni dell’infortunato e per tale ragione quest’organo aveva ritenuto di ridurre la squalifica comminata. Il Presidente Federale però richiamava ed impugnava la delibera che veniva dunque riportata innanzi alla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite – e definitivamente deliberata con la decisione n. 123/CFA 2023-2024 La Corte federale ribaltava la decisione della Corte sportiva d'appello e confermava il provvedimento assunto dal giudice di prima cure cioè la squalifica di quattro anni. Nella motivazione la Corte, censurando i fenomeni di violenza in danno degli ufficiali di gara, ritiene che non possa esercitarsi alcun vaglio critico sulle certificazioni sanitarie anche in assenza (come in questo caso) di qualsivoglia riscontro obiettivo. La funzione nomofilattica delle Sezioni Unite ha dunque sancito che, in presenza di questi presupposti, non vi è alcuno spazio da parte del giudicante di ipotizzare percorsi interpretativi che consentano l’applicazione di squalifiche più miti. Non rilevano inoltre, nel confronto tra le due fattispecie, differenze che consentano l’applicazione di ipotetiche attenuanti generiche o di sanzioni sostitutive. La minore età del ragazzo, stante l’inesistenza nel procedimento sportivo (come invece in quello statale) di percorsi sanzionatori più miti, non può essere sostenuta ai fini di diminuzioni non codificate. Per quanto concerne infine la decisione di questa Corte richiamata nel reclamo (C.U. n. 58 del 29/2/2024, Pienza Dafrassini) la medesima non appare pertinente perché, fin dalla decisione del G.S.T., la fattispecie era stata ricondotta all’art. 36 C.D.S. in quanto il calciatore aveva involontariamente calpestato il piede del D.G. senza però che nel suo comportamento fosse ravvisata alcuna intenzione aggressiva.

P.Q.M.

La C.S.A.T. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.

 

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