C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 14 del 03/09/2024 – Delibera – La Procura Federale, con atto in data 25 luglio 2024 n. 894 ha deferito, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, i seguenti soggetti: – il sig. Andrea Debolini, all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la società USDSRL Arezzo Football Academy, contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per atti di violenza ed offese nei confronti di tesserati avversari nel corso della gara USDSRL Arezzo Football Academy – Sestese Calcio SSD. AR.L. del 10.2.2024” – la Società USDSRL Arezzo Football Academy a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. Effettuata la necessaria istruttoria e dando comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini ai soggetti deferiti, la Procura Federale ha disposto il deferimento in esame inoltrando gli atti, per quanto di competenza, a questo Tribunale il quale ha stabilito, dandone comunicazione alle parti interessate, che l’esame della questione avvenga nella data odierna.
La Procura Federale, con atto in data 25 luglio 2024 n. 894 ha deferito, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, i seguenti soggetti: - il sig. Andrea Debolini, all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la società USDSRL Arezzo Football Academy, contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per atti di violenza ed offese nei confronti di tesserati avversari nel corso della gara USDSRL Arezzo Football Academy – Sestese Calcio SSD. AR.L. del 10.2.2024” - la Società USDSRL Arezzo Football Academy a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. Effettuata la necessaria istruttoria e dando comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini ai soggetti deferiti, la Procura Federale ha disposto il deferimento in esame inoltrando gli atti, per quanto di competenza, a questo Tribunale il quale ha stabilito, dandone comunicazione alle parti interessate, che l’esame della questione avvenga nella data odierna.
Viene quindi accertata la presenza di: - Debolini Andrea, - Società USDSRL Arezzo Football Academy, in persona del legale rappresentante, - Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Veronica Ottaviani. Dichiarato aperto il dibattimento entrambi i deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Tesserato Andrea Debolini la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara da scontarsi nel corso della presente stagione; - alla Società USDSRL Arezzo Football Academy l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il procedimento.
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