C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 12/09/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito i seguenti Tesserati: – BARBABELLA Matteo, – BARACCHINI Giulio, entrambi all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi; – FERRETTI Francesco, anch’egli tesserato all’epoca dei fatti, in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile, per la società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi,

La Procura Federale ha deferito i seguenti Tesserati: - BARBABELLA Matteo, - BARACCHINI Giulio, entrambi all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi; - FERRETTI Francesco, anch’egli tesserato all’epoca dei fatti, in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile, per la società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi,

ai quali viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara M.C. Valdichiana – Nuova Società Pol. Chiusi del 28.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Toscana, scavalcato la rete di recinzione del recinto di gioco per andare sugli spalti dell’impianto sportivo per prendere parte ad una rissa ivi scoppiata. Il provvedimento della Procura Federale trae origine dal rinvio effettuato dalla C.S.A.T. della Toscana in occasione dell’esame degli atti costituenti il reclamo presentato al G.S.T. della Toscana, dalla U.S.M.C. Valdichiana Calcio, avendo rilevato nell’esaminare gli atti della gara M.C. Valdichiana – Nuova Società Pol. Chiusi del 28.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Toscana, che tre calciatori, non potuti identificare dall’Arbitro avevano, nel corso della gara, abbandonato il campo per recarsi sugli spalti per unirsi ad una rissa accesasi tra gli spettatori. Effettuata la necessaria indagine l’Ufficio ha disposto il deferimento in esame trasmettendo gli atti relativi a questo Tribunale che ha ne ha disposto la trattazione per la data odierna previa formale comunicazione alle parti interessate. Alla udienza del 6 settembre 2024 Sono presenti: - i calciatori Barbabella Matteo assistito dall’Avv. Romina Bachini del Foro di Viterbo; - Baracchini Giulio; - il Dirigente Ferretti Francesco; - l’Avvocato Loredana Fardello, Sostituto, per la Procura Federale. Dichiarato aperto il dibattimento la rappresentante dell’Ufficio requirente chiede che il Tribunale accolga il deferimento, fondato su prove testimoniali e sugli atti di gara, chiedendo che in ragione di ciò vengano inflitte ai deferiti le seguenti sanzioni: - ai Calciatori Barbarella Matteo e Baracchini Giulio, la squalifica per 10 giornate di gara; - al Dirigente Ferretti Francesco, l’inibizione per mesi 8. Viene data la parola al difensore del calciatore Barbabella, la quale sottolinea come la circostanza dello scavalcamento della recinzione sia avvenuta non già per partecipare ad una rissa e porre in essere una condotta violenta, ma è avvenuta allorchè la colluttazione era ormai terminata ed al fine di soccorrere uno spettatore caduto a terra a seguito dei colpi ricevuti e amico del Barbabella. Il comportamento del calciatore, pertanto, pur non conforme e non regolamentare, non sarebbe connotato dalla gravità e dalla violenza necessari per integrare quanto previsto dall’art. 38 CGS. Evidenzia come dalle dichiarazioni delle persone sentite dal collaboratore della Procura e come risulta dalla sua relazione finale, risulti che a carico del Barbabella, e degli altri suoi compagni, non emerga alcuna condotta violenta a loro direttamente attribuibile, come previsto dall’art. 38 CGS, e pertanto, richiamando anche il precedente della sentenza della Corte Federale di Appello n° 0036 della stagione sportiva 2022\23, chiede che vengano comminate le sanzioni previste, previa derubricazione del capo di incolpazione dall’art. 38 all’art. 39 CGS con l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS. Richiama infine in precedenti disciplinari specchiati del calciatore Barbabella e la sua intenzione di proseguire la carriera sportiva anche come allenatore. Il calciatore Baracchini Giulio dopo aver affermato di essere stato oggetto durante la gara di insulti razzisti, non nega di aver scavalcato la rete di recinzione al momento della sospensione per il parapiglia scoppiato in tribuna, ma sostiene di aver agito poiché preoccupato per l’incolumità della propria fidanzata incinta presente sugli spalti. Dopo lo scavalcamento nega di aver posto in essere alcun gesto violento, ma di essersi limitato ad accompagnare fuori la fidanzata, rientrando verso gli spogliatoi passando tra i tifosi avversari senza alcun problema. Il dirigente Ferretti Francesco affermava che la gara era sospesa per il parapiglia in tribuna. Dopo essersi avvicinato alla rete notava un ragazzo da lui conosciuto steso a terra che veniva colpito con due calci alla testa, scavalcava quindi la rete preoccupato delle condizioni dell’amico per verificare cosa si fosse fatto, senza porre in essere alcun atto violento. Rientrava poi negli spogliatoi attraversando il settore degli avversari senza alcun problema, a riprova del fatto di non aver partecipato alla rissa. Tutti gli incolpati chiedono il minimo della sanzione. Il Sostituto Procuratore replica brevemente sostenendo che vi è prova documentale della partecipazione dei deferiti alla rissa, dato che l’Arbitro nel supplemento di rapporto reso a fine gara afferma testualmente:” hanno scavalcato la rete per unirsi alla rissa”. L’Avv. Bachini, difensore del Barbabella, richiama, come fatto in precedenza, l’informativa del collaboratore della Procura, ed il rapporto arbitrale medesimo. In tale supplemento il DG è estremamente preciso nel descrivere i fatti antecedenti lo scavalcamento dei tesserati, mentre nulla dice dopo non attribuendo ad essi alcun comportamento violento. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio decide, accertata l’avvenuta notifica della Procura alle parti deferite in data 24.06.2024 dell’avviso di conclusione delle indagini. lI deferimento è fondato e quindi da accogliere. Infatti la Procura nella fase istruttoria, attraverso prove testimoniali acquisite da tesserati di entrambe le Società partecipanti alla gara de quo, in particolare da Tesserati della Società A.S.D. Nuova Società Polisportiva Chiusi, ha avuto conferma del fatto che costoro hanno effettivamente abbandonato il campo nel corso della competizione che li vedeva impegnati e scavalcato la rete di delimitazione del recinto di gioco si recavano in tribuna per unirsi ad una rissa in corso. Tale fatto ha indotto l’Arbitro ad interrompere la competizione. Al Collegio, preliminarmente, corre l’obbligo di precisare che per tali atti e comportamenti la società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi non è stata oggetto in questa sede di indagine perché già sanzionata dal Giudice Sportivo per i medesimi fatti qui in esame come da provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 51 del giorno 08.02.2024. Venendo al comportamento dei tre tesserati qui deferiti, mentre è certo che essi abbiano scavalcato la rete di recinzione per recarsi in tribuna ove era in corso un parapiglia che l’Arbitro ben descrive nel supplemento di rapporto, non appare raggiunta prova circa la loro attiva partecipazione al parapiglia medesimo, con un loro coinvolgimento in azioni violente in quel contesto. Infatti l’attività di indagine è stata rivolta in primo luogo ad accertare l’identità dei tesserati che avevano scavalcato, ed in secondo luogo ad accertare se vi fossero stati comportamenti violenti da parti di costoro. Orbene le testimonianze rese dai tesserati della squadra di casa (Valdichiana Calcio) sono state abbastanza fumose e lacunose, più interessate a scagionare la propria tifoseria che all’accertamento dell’identità dei tesserati del Chiusi responsabili dello scavalcamento. Sotto questo aspetto indicano numeri di maglia quasi casuali e peraltro riferibili a calciatori diversi da quelli che effettivamente hanno scavalcato la rete (o solo in un paio di casi corrispondenti) ed addirittura indicano in quattro e, in un caso, cinque i soggetti che avrebbero scavalcato. I testi del Chiusi sono unanimi nell’indicare Barbabella, Baracchini e Ferretti come coloro che scavalcarono. Gli stessi incolpati non hanno negato tale loro coinvolgimento rendendo, anche al dibattimento, piena ammissione. Peraltro l’attività di indagine non ha evidenziato alcun comportamento violento dei deferiti. Tutti i testi non parlano di comportamenti violenti da loro posti in essere, anzi sembra emergere che lo scavalcamento sia avvenuto quando la rissa era ormai cessata ed al solo fine di soccorrere il tifoso a terra o per la preoccupazione dei famigliari in tribuna. In particolare mentre i testi del Chiusi non riferiscono alcunché in proposito, i testi del Valdichiana accennano in modo piuttosto vago e generico alla eventuale partecipazione fattiva degli incolpati. Il Presidente del Valdichiana Malentacchi riferisce che dopo aver scavalcato ”sono andati in tribuna dove hanno avuto anche un contatto fisico coi nostri tifosi, ma senza particolari conseguenze”. L’allenatore del Valdichiana Baroncini afferma che i calciatori “accedevano alla tribuna e partecipavano alla discussione tra tifosi”. Il Sostituto Procuratore in proposito nella sua replica richiama le parole dell’arbitro nel supplemento affermando che l’espressione “per unirsi alla rissa” sarebbe la prova della partecipazione fattiva degli incolpati, di tutt’altro parere la difesa del Barbabella che ribadisce come non vi sia prova del diretto coinvolgimento. A parere di questo Tribunale non è stata raggiunta la prova del coinvolgimento dei deferiti in episodi di violenza, la cosa non emerge dalle testimonianze né dal supplemento di rapporto laddove l’espressione usata “per unirsi alla rissa” è semanticamente indicativa eventualmente di una intenzione, e non di un comportamento fattivo, come avrebbe potuto significare un’espressione come “si sono uniti alla rissa”. E’ evidente che in caso di assenza di prova certa, valga il principio generale del favor rei, per cui non risultano integrati i requisiti per l’applicazione al caso in esame delle sanzioni previste dall’art. 38 CGS. Appare quindi opportuna la derubricazione alla violazione di cui all’art. 39 CGS, anche se non si ritiene di poter applicare alcuna attenuante, poichè il comportamento posto in essere dai deferiti, ancorchè non sfociato in eclatanti ed accertati episodi di violenza, resta estremamente grave e potenzialmente pericoloso.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - ai Calciatori Barbabella Matteo e Baracchini Giulio, la squalifica per cinque giornate di gara; - al Dirigente Ferretti Francesco l’inibizione per mesi tre. Dichiara chiuso il procedimento.

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