C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/10/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Daniel Barbi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus Asciano per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS per avere nel corso della partita del 3 marzo 2024 contro il Rapolano Terme rivolto una frase ingiuriosa di stampo razzista ad un calciatore avversario; – La società Virtus Asciano ai sensi dell’art. 6 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva per quanto addebitato al proprio calciatore Barbi; – Claudio Neri all’epoca dei fatti dirigente della società Rapolano Terme della violazione dell’art. 22 co. 1 CGS per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato; – La Società Rapolano Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai senso dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio dirigente.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: - Daniel Barbi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus Asciano per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS per avere nel corso della partita del 3 marzo 2024 contro il Rapolano Terme rivolto una frase ingiuriosa di stampo razzista ad un calciatore avversario; - La società Virtus Asciano ai sensi dell’art. 6 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva per quanto addebitato al proprio calciatore Barbi; - Claudio Neri all’epoca dei fatti dirigente della società Rapolano Terme della violazione dell’art. 22 co. 1 CGS per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato; - La Società Rapolano Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai senso dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio dirigente.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 4 ottobre 2024 per cui constata la presenza di: Daniel Barbi ed il Presidente della soc. Visrtus Asciano Giacinto Beninati entrambi difesi dagli Avv.ti Stefano Gianfaldoni e Marco Bucciolini. Il Sostituto Procuratore Avvocato Veronica Ottaviani rappresenta la Procura federale. Nessuno è comparso per Claudio Neri e la società Rapolano Terme. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: Barbi Daniel 10 giornate di squalifica Virtus Asciano € 1.000,00 di ammenda Neri Claudio 2 mesi di inibizione Rapolano Terme € 300,00 di ammenda. Prende la parola uno dei difensori del Barbi riportandosi alla memoria ritualmente e tempestivamente depositata, ribadisce che non corrisponde a verità quanto addebitato al proprio assistito, il quale nell’occasione di un vigoroso scontro di gioco con un avversario di colore, avrebbe sì offeso il medesimo ma non con frasi razziste. Ritiene che le prove raccolte dal Collaboratore della Procura non siano né concordanti né risolutive per attribuire al Barbi la responsabilità di quanto addebitatogli. Sottolinea che nell’occasione dello scontro di gioco i soggetti più vicini al luogo (il giocatore oggetto delle offese e l’Arbitro) non abbiano udito le frasi incriminate, che invece sarebbero state sentite da soggetti più lontani. A prova del fatto vi sarebbe il referto arbitrale che niente riporta in proposito, e, si argomenta, se tale referto costituisce prova privilegiata per quanto avvenuto, dovrebbe esserlo anche per ciò che non è avvenuto. Anche il calciatore del Rapolano Ndiaje, presunto oggetto di offese razziste, non ha udito tali ingiurie, pur essendo il più vicino, e dopo lo scontro di gioco ha stretto la mano al Barbi, e la circostanza testimonierebbe che le offese non vi siano state. Rileva che i giocatori del Rapolano che avrebbero udito le frasi hanno reso dichiarazioni incomplete, omettendo di chiarire quale fosse la loro distanza dal luogo dello scontro e, con ciò, rendendo le loro dichiarazioni quantomeno non attendibili, ipotizzando anche un tentativo a posteriori per giustificare l’abbandono della squadra dal campo. Riferisce poi che il Barbi a fine gara si è recato negli spogliatoi avversari per scusarsi, a riprova del fatto che gli animi erano sostanzialmente tranquilli. Lamenta infine che il Collaboratore della Procura avrebbe raccolto le dichiarazioni del Barbi senza l’assistenza di un difensore. L’altro difensore conclude per il proscioglimento del Barbi e, conseguentemente, della Virtus Asciano in assenza di prove univoche e concordanti per affermarne la colpevolezza. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. Innanzitutto, il deferimento trae origine dall’abbandono del campo prima del termine della gara da parte del Rapolano Terme, con conseguente interruzione da parte del DG.Lo stesso DG dà atto della circostanza ed allega al rapporto una dichiarazione sottoscritta dal capitano Giacomo Mori e dal dirigente Roberto Alberti del Rapolano Terme, che giustifica l’abbandono “per frasi razziste nei confronti del n. 17 e n. 7”. Sui fatti oggetto di giudizio, questo Tribunale ritiene che, dall’esame delle testimonianze rese al Collaboratore della Procura risultano particolarmente esaustive e precise quelle rese dai calciatori del Rapolano, Ricci Giovanni e Ba Mamadou, che riferiscono di aver sentito distintamente le frasi incriminate all’indirizzo del proprio compagno Ndiaje. Quest’ultimo, interrogato dal Collaboratore, afferma di non aver udito la frase in quanto concentrato sulla partita, ma che i compagni gliela avevano riferita; ricorda comunque che lo stesso Barbi in una precedente partita di coppa l’aveva offeso in modo analogo. Riferisce altresì che l’episodio aveva acceso gli animi, in particolare del Ricci che veniva espulso. Afferma, infine, che il Barbi si era recato nel loro spogliatoio a fine gara per scusarsi delle parole discriminatorie proferite Il Ricci dal canto suo è molto preciso nel descrivere l’episodio e nell’individuare colui che ha proferito la frase razzista. Infatti, indica il Barbi come uno dei due gemelli che giocano nella Virtus Asciano, ovvero quello che gioca esterno, mentre l’altro che gioca in attacco non era stato responsabile. Riferisce altresì che il Barbi si era recato negli spogliatoi per scusarsi per la frase razzista, giustificando la cosa con il fatto di essere abituato a rivolgersi ad un suo compagno di squadra con la medesima frase (negro di m….a) per scherzo. Altri testimoni dell’altra squadra descrivono l’episodio e riferiscono di frase offensiva, ma non di stampo razzista (Cantelli), circostanza confermata dallo stesso incolpato Barbi Daniel nelle sue difese. Si deve precisare al riguardo che l’audizione dell’incolpato privo di difesa tecnica non ha alcun rilievo nel presente procedimento, non essendo prevista dalle norme. Quanto argomentato dalla difesa in merito alla circostanza che nessun cenno dell’episodio vi sia nel rapporto arbitrale, non può assurgere a prova che l’episodio medesimo non sia accaduto: infatti il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata per quanto di diretta cognizione del D.G., mentre ciò che non viene rilevato e/o percepito dall’arbitro non è detto che non sia accaduto. In sostanza si può affermare che la frase di stampo discriminatorio e razzista sia stata pronunciata dal calciatore Barbi, e che vi sono elementi di prova precisi, univoci e concordanti per affermarsi la colpevolezza del medesimo. Il Collegio ritiene dunque congrua la richiesta formulata dalla Procura Federale di applicazione della sanzione minima prevista dal CGS di 10 giornate di squalifica. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società Virtus Asciano, alla quale va comminata l’ammenda ma in misura minore rispetto a quanto richiesto. La violazione ex art. 22, co. 1, CGS da parte del signor Neri Claudio è documentale e, del resto confermata, in tema comportamentale, dalla sua mancata presenza all’odierno dibattimento Ne deriva la responsabilità oggettiva del Rapolano Terme.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Daniel Barbi la squalifica di 10 giornate; - Alla società Virtus Asciano l’ammenda di € 500,00; - Al signor Claudio Neri l’inibizione di mesi 2; - Alla società Rapolano Terme l’ammenda di € 300. Dichiara chiuso il procedimento.
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