C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – La Procura con il provvedimento n. 1187 in data 25.09.2024 ha deferito a questo Tribunale il Signor Paolo Corridori, tesserato quale Dirigente per la Società Città di Montopoli, contestandogli la violazione dell’art. 4, c.1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 23, c. 2, delle N.O.I.F. e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Effettuate le rituali comunicazioni si dà atto della presenza oggi di: Corridori Paolo, in proprio; – la Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Deborah Bandoni.
La Procura con il provvedimento n. 1187 in data 25.09.2024 ha deferito a questo Tribunale il Signor Paolo Corridori, tesserato quale Dirigente per la Società Città di Montopoli, contestandogli la violazione dell’art. 4, c.1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 23, c. 2, delle N.O.I.F. e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Effettuate le rituali comunicazioni si dà atto della presenza oggi di: Corridori Paolo, in proprio; - la Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Deborah Bandoni.
Il fatto: il Presidente della Società A.S.D. Città di Montopoli ha segnalato, in data 02.02.2024 l’attività di proselitismo che il Signor Corridori avrebbe posto in essere nei confronti di alcuni giovani calciatori – Esordienti 2° anno – tesserati per la propria squadra. La Procura Federale, nel corso dell’attività istruttoria espletata, ha accertato non solo l’opera di proselitismo svolta dal Corridori ma anche e soprattutto la mancanza di titolo nell’effettuare le mansioni di allenatore a causa della sua non iscrizione nell’Albo dei Tecnici, come evidenziato del competente Ufficio. Notificato in data 6.08.2024 l’avviso di conclusione delle indagini, senza che ad esso il Corridori abbia dato esito, l’Ufficio della Procura ha disposto il deferimento del Signor Corridori a questo Tribunale che, previa rituale notifica all’interessato, ha fissato la data odierna per l’esame della vicenda. La decisione: In apertura di dibattimento il signor Corridori, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.
P.Q.M.
dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione a ricoprire incarichi federali per la durata di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci). Dichiara chiuso il procedimento.
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