C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito il Calciatore Marini Niccolò addebitandogli di aver rivolto, al termine della gara Cerbaia / Barberino Tavarnelle del 6.4.2024, frase di tipo razzista nei confronti di un avversario di colore, con ciò violando quanto disposto dagli artt. 4/1 e 28/1 del C.G.S.. Per effetto di tale violazione viene inoltre deferita la Società A.S.D. Barberino Tavarnelle, Società per la quale il Calciatore Marini era tesserato all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 6, c.2, del C.G.S.. Al termine della gara U.S.D. Cerbaia / A.S.D. Barberino Tavarnelle si accendeva tra i calciatori una mischia, causata da uno scontro derivato dalle offese dal contenuto razziale di cui sarebbe stato oggetto il Calciatore della Società Cerbaia, identificato per essere Faye Matar.
La Procura Federale ha deferito il Calciatore Marini Niccolò addebitandogli di aver rivolto, al termine della gara Cerbaia / Barberino Tavarnelle del 6.4.2024, frase di tipo razzista nei confronti di un avversario di colore, con ciò violando quanto disposto dagli artt. 4/1 e 28/1 del C.G.S..
Per effetto di tale violazione viene inoltre deferita la Società A.S.D. Barberino Tavarnelle, Società per la quale il Calciatore Marini era tesserato all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 6, c.2, del C.G.S.. Al termine della gara U.S.D. Cerbaia / A.S.D. Barberino Tavarnelle si accendeva tra i calciatori una mischia, causata da uno scontro derivato dalle offese dal contenuto razziale di cui sarebbe stato oggetto il Calciatore della Società Cerbaia, identificato per essere Faye Matar.
Il G.S.T., esaminato il rapporto reso dall’Arbitro della gara, infliggeva al Calciatore Niccolò Marini, ritenuto autore delle offese razzistiche, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara. Il provvedimento veniva impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore innanzi la C.S.A.T. Toscana che, ritenendo sussistere elementi di contraddittorietà fra quanto riportato sul rapporto di gara dall’Arbitro rispetto a quanto dichiarato in sede di deposizione innanzi quel Collegio, ha disposto l’invio degli atti alla Procura Federale per approfondimenti: da qui il deferimento a questo Tribunale. Acquisiti gli atti, verificata l’avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini ed effettuate le comunicazioni di rito, il Collegio dà atto che i soggetti deferiti, convocati per la data odierna, sono entrambi presenti e assistiti dal legale di fiducia. La Procura federale è presente per il tramite dell’Avvocato Debora Bandoni, Sostituto. In avvio di dibattimento la Sostituto Procuratore chiede la conferma dell’atto di incolpazione facendo rilevare, per essere fattore determinante, la precisione con la quale l’Arbitro ha specificato, ribadendola ripetutamente, quale sia stata la frase pronunciata da Tesserati della Società Barberino Tavarnelle nei confronti degli avversari, frase che appare indirettamente confermata dalle dichiarazioni rese a difesa dello stesso Marini. Conclude per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Calciatore Marini Niccolò la squalifica per giornate 10 (dieci) come previsto dall’art. 28/2 del C.G.S.; - alla Società Barberino Tavarnelle la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000 (mille). Il Difensore del Calciatore afferma preliminarmente che né il Calciatore, né la Società hanno avuto notizia dell’avvenuta conclusione dell’indagini e che quindi è stato leso il diritto alla difesa. Il Collegio rilevato che l’eccezione sollevata ha carattere di pregiudiziale si riunisce in Camera di consiglio provvedendo all’acquisizione delle ricevute di trasmissione degli atti da parte della Procura a seguito della quale ha emesso la seguente Ordinanza: “ Il Collegio, ritenuto che l’art. 53 CGS prevede esclusivamente come mezzo di notifica la pec, non prevedendo, come nel codice previgente, mezzi alternativi, considerato che il ricorso a forme alternative di notifica potrebbe in astratto essere consentito per colpa del destinatario, nel caso di specie il Tribunale rileva che la mancata notifica a mezzo pec è stata causata da un’errata indicazione nell’indirizzo pec del destinatario laddove la società è indicata come “ Barberino Tavernelle anziché “Barberino Tavarnelle”, risulta evidente come la mancata notifica sia conseguente ad un errore della Procura medesima e pertanto è irrilevante la successiva notifica a mezzo posta poiché tale forma di notifica non è più prevista dal vigente CGS.”
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dichiara improcedibile il deferimento. Dichiara chiuso il procedimento.
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