C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 02/08/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti tesserati: – 1. il sig. Luca Nassi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S. Lorenzo Campi Giovani e persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; – 2. la società Affrico A.S.D.; per rispondere – il sig. Luca Nassi, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere nel mese di luglio 2021, allorché collaborava come volontario nell’ambito del centro estivo multidisciplinare organizzato dalla società Affrico A.S.D., accompagnato nello spogliatoio il calciatore sig. C.B., all’epoca dei fatti minore di anni sette, e dopo aver visto l’organo genitale dello stesso per aver detto al giovane calciatore che era piccolo ma che da grande sarebbe diventato grande come lo aveva lui, mostrando al minore in tale frangente il proprio organo genitale; – la società Affrico A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Nassi, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti tesserati: - 1. il sig. Luca Nassi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S. Lorenzo Campi Giovani e persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - 2. la società Affrico A.S.D.; per rispondere - il sig. Luca Nassi, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere nel mese di luglio 2021, allorché collaborava come volontario nell’ambito del centro estivo multidisciplinare organizzato dalla società Affrico A.S.D., accompagnato nello spogliatoio il calciatore sig. C.B., all’epoca dei fatti minore di anni sette, e dopo aver visto l’organo genitale dello stesso per aver detto al giovane calciatore che era piccolo ma che da grande sarebbe diventato grande come lo aveva lui, mostrando al minore in tale frangente il proprio organo genitale; - la società Affrico A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Nassi, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La vicenda prende le mosse da una segnalazione pervenuta in data 18.01.2024 da parte della Società Polisportiva Affrico sul “Portale – Tutela Minori” della F.I.G.C. – S.G.S.. In ragione di detta segnalazione, in data 09.02.2024 il Segretario della FI.G.C. – S.G.S. informava la Procura Federale al fine di predisporre eventuali accertamenti. In data 08.03.2024 la Procura disponeva con opportuna delega gli accertamenti del caso che avevano esito nel deferimento di cui in epigrafe. Fissata la data odierna per l’esame della vertenza e datane comunicazione alle parti, questo Collegio accerta la presenza della Procura Federale tramite il Sostituto, Avvocato Veronica Ottaviani, del signor Luca Nassi tramite l’Avv. Marco Magherini e della Soc. Affrico per il tramite dell’Avv. Alessio Piscini. L’Avv. Ottaviani afferma che il fatto è confermato dalle prove testimoniali e documentali di cui agli atti di indagine, mentre per quanto riguarda l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nella memoria fatta pervenire dalla difesa del signor Nassi ne contesta la fondatezza, in quanto il Nassi era soggetto che svolgeva attività di supporto e collaborazione all’interno della società a prescindere dal tesseramento. Infine, circa la difesa effettuata dalla Soc. Affrico, sempre a mezzo di rituale memoria, in punto di responsabilità oggettiva richiede l’applicazione della norma vigente in materia e ritiene che la segnalazione avrebbe potuto essere fatta anche in precedenza. Ritiene quindi che il Collegio debba accogliere l’atto di incolpazione e chiede che, riaffermatane la fondatezza, infligga le seguenti sanzioni: - Nassi Luca, inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc; - Società Affrico, ammenda di € 1.000,00 (mille). L’Avv. Magherini per l’incolpato Nassi Luca si riporta alla propria memoria, rinnovando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e rilevando come l’addebito sia sostanzialmente riconducibile a notizie apprese “de relato”, senza che vi sia una prova diretta del fatto. In ogni caso nega che il Nassi abbia posto in essere alcuna condotta inappropriata. L’Avv. Piscini per la Soc. Affrico si riporta parimenti alla propria memoria. Produce estratto della F.IG.C. – S.G.S. inerente la policy per la tutela dei minori evidenziando il punto 3.3.6 il quale esclude la sanzionabilità del soggetto che ha effettuato la segnalazione laddove i fatti portati a conoscenza risultino infondati e deducendo che, in caso di eventuale condanna dell’incolpato, l’applicazione di una sanzione per la Società a titolo di responsabilità oggettiva sarebbe quindi oltre che illogica e contraddittoria, anche contraria ad un generale principio di uguaglianza. Cita un precedente giurisprudenziale del T.F.T. del Veneto in ragione del quale la responsabilità oggettiva non può sostanziarsi in una mera applicazione automatica di una sanzione ma debba essere ancorata ad un principio di ragionevolezza che tenga conto della condotta nel suo complesso. Infine, in merito alla eccepita tardività della denuncia, rileva l’infondatezza della contestazione non sussistendo, nel caso di specie, alcun obbligo di denuncia. Conclusa la fase dibattimentale il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. Circa il signor Nassi Luca. L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione è infondata. Infatti, il tenore letterale dell’art. 2 comma 2 del C.G.S. risulta chiaro, laddove stabilisce che le norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. si applicano “(…) anche alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Orbene non possono sussistere dubbi che il ruolo dell’incolpato nella vicenda che ci occupa rientri in tale ambito con conseguente applicabilità della giurisdizione del Tribunale. In merito alla prova del fatto, dagli atti di indagine emergono indizi gravi precisi e concordanti circa la colpevolezza del Nassi. A tal proposito risultano emblematici alcuni passaggi della dichiarazione resa dallo stesso incolpato, il quale, da un lato non smentisce di aver accompagnato il minore all’interno del bagno, dall’altro rimane possibilista sul fatto di aver potuto pronunciare delle battute dal contenuto vagamente sessuale. Innanzitutto, se anche vi fosse stata la direttiva di accompagnare i minori partecipanti al centro estivo fino al bagno nel momento in cui avessero avuto delle esigenze fisiologiche, davvero non è dato comprendere il motivo (se non quello appunto di rivolgere le proprie “attenzioni”) per il quale l’incolpato abbia inteso entrare all’interno del bagno insieme al minore, dato che si trattava di un bambino, all’epoca dei fatti, di 8 anni, quindi con ogni evidenza del tutto autonomo per le esigenze del caso. Non solo, a fronte della gravità dell’addebito il Nassi non nega recisamente che una circostanza simile possa anche solo lontanamente essersi potuta verificare, ma riferisce quanto segue: “per quanto riguarda eventuali battute scherzose non posso escludere di averle fatte (…)”. La gravità dell’addebito, considerata anche l’età ancora infantile del minore, giustifica le richieste avanzate dalla Procura Federale. Circa la Società Affrico: Il richiamo alla policy della F.I.G.C. – S.G.S. per la tutela dei minori non coglie nel segno. Innanzitutto, la non sanzionabilità per i casi di segnalazioni rivelatesi infondate esclude soltanto, a ben vedere, l’operatività di una responsabilità per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a condotte presuntamente calunniose, con il chiaro scopo di non disincentivare la segnalazione di condotte inappropriate in danno di minori ed assicurare la massima tutela di questi soggetti deboli. Quindi il titolo di responsabilità da cui discende la non sanzionabilità del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi poi infondata è, con ogni evidenza, diverso da quello previsto dall’art. 6 del C.G.S. a carico delle società, da ciò discende che non sussiste alcuna illogicità del sistema e/o violazione di un generale principio di uguaglianza. Non si tratta di situazioni uguali trattate in modo diverso, ma di diversi titoli di responsabilità. In ogni caso, la normativa inerente la policy per la tutela dei minori, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Federale della F.I.G.C., rappresenta una fonte gerarchicamente subordinata al Codice di Giustizia Sportiva. Circa il precedente giurisprudenziale richiamato, il principio ivi indicato è sostanzialmente condiviso dal Collegio. In particolare, secondo tale principio, se è vero che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati, è altrettanto vero che devono esserci principi di ragionevolezza, i quali inducono ad una valutazione complessiva della vicenda prima di addivenire ad un giudizio automatico di responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva da ascrivere alla Società. Tuttavia, nella vicenda che ci occupa, sussistono elementi di responsabilità a carico della Soc. Affrico che ne determinano la punibilità ai sensi dell’art. 6 C.G.S.. Particolarmente significativa sul punto risulta la dichiarazione resa dal dott. Luca GIOTTI tesserato come Direttore Generale della Società U.S. AFFRICO A.S.D. il quale dapprima afferma: “(…) non era quindi un nostro tesserato né un nostro istruttore, diciamo che era un volontario ma non individuato dalla Società bensì da un nostro istruttore che si chiama Lorenzo SCARSELLI” (lo stesso Nassi conferma in atti che si trattava di un suo amico) ed ancora “devo dire che Luca NASSI era stato già nostro istruttore del calcio anni prima ma era stato allontanato per il suo modo di fare un po' troppo invadente e fisico con i bambini”. La prima affermazione rivela la mancanza di una verifica preliminare da parte della Soc. Affrico della competenza e soprattutto idoneità dei soggetti destinati ad un ruolo così delicato come quello di addetto ad un centro estivo destinato a bambini dai 6 ai 12 anni. Infatti, risulta chiaro che il reclutamento del Nassi è avvenuto con un semplice passaparola di un amico o conoscente. Ma ciò che è più, per quanto ammesso dallo stesso D.G. dott. Luca Giotti, la Società era già a conoscenza dei modi quantomeno inappropriati dell’odierno incolpato, tanto è vero che quest’ultimo era già stato allontanato, nonostante ciò, viene richiamato per un compito – come detto - quantomai delicato, poiché a contatto con minori ancora in età infantile. La negligenza della Società è evidente. Infine, la circostanza che non vi sia, nel caso di specie, un obbligo di denuncia, non elimina dubbi e perplessità sulla prolungata inerzia della Società ed evidentemente, laddove vi fosse stato un obbligo di denuncia, la violazione di tale obbligo avrebbe rappresentato una fonte di responsabilità già di per sé, mentre nel caso di specie il ritardo con cui viene segnalato il fatto può solo integrare gli estremi di una circostanza aggravante. Alla luce di quanto sopra rappresentato la richiesta di ammenda formulata dalla Procura potrebbe risultare addirittura mite, ma può comunque essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che, una volta emerso l’episodio, il Nassi è stato immediatamente allontanato ed anche in momenti successivi si è cercato di evitare che to che lo stesso potesse rifrequentare gli impianti di pertinenza della soc. Affrico ed allo stesso tempo quest’ultima ha fatto delle segnalazioni anche ad altre società con le quali era venuta a conoscenza che il Nassi stava collaborando a vario titolo.
P.Q.M.
il T.F.T. (Tribunale Federale Territoriale) della Toscana infligge a Nassi Luca l’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc ed all’Affrico A.S.D. l’ammenda di Euro 1.000 (mille). Il procedimento è chiuso.
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