C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico di Andreucci Giulio, Giachi Federico e Fabbri Diego. (C.U. 68 del 21/5/2025 ). Gara Virtus Rifredi – Montespertoli del 16/05/2025 CALCIATORI ESPULSI E SQUALIFICATI FINO AL 21/1/2026: ANDREUCCI GIULIO (VIRTUS RIFREDI)

Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico di Andreucci Giulio, Giachi Federico e Fabbri Diego. (C.U. 68 del 21/5/2025 ). Gara Virtus Rifredi – Montespertoli del 16/05/2025 CALCIATORI ESPULSI E SQUALIFICATI FINO AL 21/1/2026: ANDREUCCI GIULIO (VIRTUS RIFREDI)

Per avere, a fine gara, ripetutamente colpito con calci, in concorso con altri due compagni di squadra, un dirigente avversario anche quando questi giaceva inerme a terra assumendo una posizione fetale per cercare di difendersi dalla violenza perpetrata. Il dirigente colpito era in condizioni fisiche tali da richiedere successivi accertamenti medici. GIACHI FEDERICO (VIRTUS RIFREDI) Per avere, a fine gara, ripetutamente colpito con calci, in concorso con altri due compagni di squadra, un dirigente avversario anche quando questi giaceva inerme a terra assumendo una posizione fetale per cercare di difendersi dalla violenza perpetrata. Il dirigente colpito era in condizioni fisiche tali da richiedere successivi accertamenti medici. FABBRI DIEGO (VIRTUS RIFREDI) Per avere, a fine gara, ripetutamente colpito con calci, in concorso con altri due compagni di squadra, un dirigente avversario anche quando questi giaceva inerme a terra assumendo una posizione fetale per cercare di difendersi dalla violenza perpetrata. Il dirigente colpito era in condizioni fisiche tali da richiedere successivi accertamenti medici. La reclamante sostiene una versione dei fatti diversa da quella fornita dall’arbitro in quanto il calciatore Giachi Federico sarebbe stato aggredito alle spalle dal dirigente della squadra avversaria e, al fine di liberarsi, è entrato in contatto con lo stesso. Rileva inoltre che il predetto dirigente ha strinto al collo il ragazzo con un braccio usando l’altra mano per spingere con forza la testa. Il calciatore Giachi è riuscito a divincolarsi dalla presa grazie anche all’intervento dei propri compagni di squadra. Ritiene pertanto che la responsabilità dell’accaduto è da ascriversi unicamente al dirigente della squadra avversaria, individuato nel sig. Coli Roberto. Conclude chiedendo per tutti e tre i tesserati della società Virtus Rifredi l’annullamento e/o la revoca della sanzione comminata in quanto per il Giachi non vi è alcuna responsabilità essendo stato aggredito, mentre per gli altri due sostiene trattasi di legittima difesa in aiuto del proprio compagno. In subordine chiede una riduzione della sanzione evidenziando che l’Andreucci e il Fabbri si sono presentati spontaneamente dall’arbitro ammettendo la loro partecipazione ai fatti. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, sostanzialmente conferma quanto già dichiarato in prime cure evidenziando i fatti con assoluta e minuziosa descrizione. In altri termini, il factum principis della questione, ovvero il contatto fra il calciatore Giachi e il dirigente avversario è avvenuto in quanto il dirigente cercava di separare due calciatori che stavano avendo un contatto fisico e non vi è stata alcuna aggressione verso il Giachi. Il dirigente è stato poi accerchiato da tre giocatori della Virtus Rifredi e, nel tentativo di fuggire è stato ripetutamente colpito con calci tanto da farlo cadere a terra; successivamente, al fine di evitare danni maggiori il dirigente a terra si è messo nella posizione fetale ed ha subito calci in varie parti del corpo fra cui anche il ventre, il tutto per almeno quindici secondi se non per mezzo minuto. L’arbitro riferisce inoltre che in un primo momento non ha potuto identificare i compagni di squadra del Giachi ovvero Fabbri Diego e Andreucci Giulio i quali si sono successivamente presentati da lui ammettendo l’accaduto, La Corte Sportiva di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. I fatti oggetto del presente giudizio sono di una gravità estrema. Il tutto nasce da una rissa fra giovani calciatori al termine di una partita di un torneo di fine stagione calcistica dopo che la squadra perdente era già rientrata negli spogliatoi salvo poi ritornare in campo causando una rissa generale. La versione arbitrale appare chiara ed inequivocabile. Il dirigente della squadra Montespertoli, fra l’altro non identificato al momento dall’arbitro, ha cercato di evitare che i contendenti facenti capo alle due squadre ponessero in essere fatti che avrebbero potuto essere di grande gravità, con il risultato di venire aggredito da tre calciatori della Virtus Rifredi e, nonostante abbia cercato di scappare è caduto ed è stato attinto da ripetuti calci nonostante questo si trovasse a terra e quindi nella condizione di non potersi difendere. Ciò che rileva ancora di più la gravità dei fatti è che i calci sono stati inferti sicuramente per quindici secondi e forse per un tempo maggiore, come riportato dall’arbitro, e che le percosse subite potevano portare a conseguenze molto afflittive e potenzialmente anche letali. Nel caso di specie ha prevalso la c.d. logica del branco che mette al centro dei fatti lesivi un soggetto che non può difendersi anche perché da solo rispetto al numero degli aggressori. La difesa dalla società appare poco credibile in quanto non giustifica certamente l’attacco di tre persone nei confronti del dirigente avversario il quale, a detta di D.G. e quindi con fede privilegiata, cercava soltanto di dividere alcuni ragazzi venuti a contatto. In punto di sanzione a parere del Collegio quella inflitta dal G.S. appare troppo poco afflittiva rispetto ai fatti esposti per cui la stessa deve essere modificata come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello per la Toscana cassa la decisione del G.S e squalifica i calciatori ANDREUCCI GIULIO, GIACHI FEDERICO e FABBRI DIEGO tesserati per la società Virtus Rifredi fino a tutto il 21/05/2026. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

 

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