C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – Gara del 9.11.2024 fra ASD Atletico Grosseto 2015 (ospitante) vs USD Paganico (ospitata) disputata in Marina di Grosseto (GR), Strada Provinciale 80, impianto Casotto Pescatori – risultato 1-1
Gara del 9.11.2024 fra ASD Atletico Grosseto 2015 (ospitante) vs USD Paganico (ospitata) disputata in Marina di Grosseto (GR), Strada Provinciale 80, impianto Casotto Pescatori – risultato 1-1
La società USD Paganico reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 21 del 13.11.2024 con la quale è stata inflitta al calciatore Lekhard Illyas la squalifica fino al 13.7.2025 in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica dell’espulsione, con gesto gravemente irriguardoso, si girava ed indirizzava uno sputo verso il DG raggiungendolo ad una scarpa.” Nel reclamo dispiegato si chiede la riduzione della comminata sanzione essendo sussumibile la fattispecie concreta verificatasi, a parere della reclamante, sotto il disposto dell’art. 36 comma 1 lett. A) quale condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e non sotto l’art. 36 comma 1 lett. B), come operato dal Giudice di prime cure. Nel calciatore, peraltro giovane di età, infatti, sarebbe mancata la volontarietà del gesto, da qualificarsi, quindi, quale mero atto di stizza, repentino ed unitario. La reclamante ha chiesto di essere udita. All’udienza del 6.12.2024, presente il Presidente della società Paganico, unitamente al legale, quest’ultimo si riportava al dispiegato reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione, ribadendo essersi trattato di mero gesto di stizza, repentino, da contestualizzarsi in una frazione di secondo, privo di intenzionalità. Il reclamo non merita accoglimento. Nel supplemento di rapporto pervenuto dal DG cui è stato inoltrato da questa Corte il reclamo della società USD Paganico, questi, oltre a ribadire quanto già indicato nel referto arbitrale, precisa altresì che il gesto posto in essere dal calciatore è stato intenzionale, diretto proprio a colpirlo, come confermato anche dalla successiva frase irriguardosa pronunciata dal medesimo ai suoi danni, evidente segno del disprezzo nutrito nei suoi confronti, oltre che verso le regole che governano in generale lo sport del calcio. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, aventi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, ritiene questa Corte che il gesto posto in essere dal calciatore, peraltro a seguito della doppia ammonizione già subita, abbia avuto i caratteri dell’intenzionalità e della volontarietà, eterodiretto a colpire proprio l’ufficiale di gara, come in effetti è stato, caratteri che, quindi, non permettono di relegare la condotta posta in essere, gravemente irriguardosa, a mero gesto di stizza, come operato dalla reclamante. Analizzando infine il quantum della sanzione inflitta, detta condotta è meritevole della squalifica comminata fino al 13.7.2025 ex art. 36, comma 1 lett. B), apparendo la medesima del tutto congrua rispetto ai fatti appurati, concretizzatisi in un contatto fisico con l’ufficiale di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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