C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Gara del 23.11.2024 fra ASD Croce Verde Viareggio (ospitante) vs Montecarlo (ospitata) disputata in Viareggio (LU), Via Filzi 99, impianto Filzi, risultato 1-5

Gara del 23.11.2024 fra ASD Croce Verde Viareggio (ospitante) vs Montecarlo (ospitata) disputata in Viareggio (LU), Via Filzi 99, impianto Filzi, risultato 1-5

La società ASD Croce Verde Viareggio reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 23 del 27.11.2024 con la quale è stata inflitta all’allenatore Alfio Bazzichi la sanzione della squalifica fino al 10.02.2025 “per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del DG conseguente al provvedimento di espulsione. Successivamente rallentava la ripresa del gioco attardandosi nell’uscita.” Nel reclamo dispiegato si chiede la riduzione della comminata sanzione in quanto il Bazzichi non avrebbe pronunciato alcuna frase offensiva nei confronti dell’Arbitro. In particolare, ricostruendo la reclamante diversamente il fatto storico, si rileva che mentre un giocatore della ASD Croce Verde Viareggio si trovava in prossimità della bandierina, sarebbe stato colpito da tergo da un calciatore avversario: il Bazzichi avrebbe quindi invitato due volte il DG con la frase “fischia perché se no si fanno male”. Di tutta risposta, poi, l’Arbitro avrebbe estratto il cartellino rosso nei confronti del Bazzichi, intimandogli bruscamente di uscire dal campo. Il reclamo non merita accoglimento. Nel supplemento di rapporto pervenuto dal DG cui è stato inoltrato da questa Corte il reclamo della società ASD Croce Verde Viareggio, questi, oltre a ribadire quanto già indicato nel referto arbitrale, precisa di essere stato insultato dal Signor C. Bazzichi con le parole indicate nel referto: le parole “fischia perché se no si fanno male” sono invece state pronunciate successivamente all’estrazione del cartellino rosso da parte del DG. Nega, poi, quest’ultimo di aver intimato al Bazzichi di uscire bruscamente essendosi limitato a dirgli educatamente di uscire velocemente dal terreno di gioco altrimenti i giocatori non avrebbero potuto riprendere il gioco. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, aventi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, rilevata la condotta gravemente ingiuriosa tenuta dal Bazzichi nei confronti dell’ufficiale di gara ex art. 36, comma 1, lett. A), ritiene questa Corte la piena congruità della sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

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