C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Settignanese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del tesserato Failli Fabio. (C.U. n. 23 del 27.11.2024).

Reclamo proposto dalla società Settignanese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del tesserato Failli Fabio. (C.U. n. 23 del 27.11.2024).

La società Settignanese con comunicazione pec del 29.11.2024 delle ore 18.53, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Firenze pubblicata con il C.U. n. 23 del 27.11.2024, con la quale era stata inflitta all’allenatore Failli Fabio la squalifica per 5 gare effettive con la seguente motivazione: “allontanato per proteste, dopo la notifica offendeva il D.G.” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 2.12.2024 alle ore 11.10, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

 

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