C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Monteriggioni in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Mannucci Daniele.(C.U. n. 40 del 5.12.2024).
Reclamo proposto dalla società Monteriggioni in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Mannucci Daniele.(C.U. n. 40 del 5.12.2024).
La società Monteriggioni con comunicazione pec del 6.12.2024 delle ore 18.25, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, senza richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata con il C.U. n. 40 del 5.12.2024, con la quale era stata inflitta al dirigente Mannucci Daniele l’inibizione fino al 16.2.2025 con la seguente motivazione: “allontanato per avere offeso il D.G., uscendo gli rivolgeva critica irrispettosa.” La società Monteriggioni non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo, che doveva essere inviato entro 5 giorni dalla pubblicazione della sanzione sul C.U., come previsto dal comma 3 del citato art.76 C.G.S. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.
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