C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla SSD Diavoli Neri Gorfigliano del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata l’inibizione fino al 28.8.2026 a Orsi Michele. Gara Diavoli Neri Gorfigliano/Folgo Marlia 1905 del 24.11.2024 – Campionato Prima Categoria (C.U. n. 37 del 28.11.2024).

Reclamo proposto dalla SSD Diavoli Neri Gorfigliano del G.S.T. della Toscana, con il quale è stata comminata l’inibizione fino al 28.8.2026 a Orsi Michele. Gara Diavoli Neri Gorfigliano/Folgo Marlia 1905 del 24.11.2024 – Campionato Prima Categoria (C.U. n. 37 del 28.11.2024).

Il Dirigente Orsi Michele è stato inibito con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato di cui in epigrafe, sino al 28.8.26, in quanto Dopo il termine della gara, andava incontro al D.G. in atteggiamento minaccioso e lo pestava volontariamente su di un piede mantenendo la pressione per almeno 3 secondi ma senza procurare allo stesso conseguenze. Alla notifica della conseguente espulsione tentava di afferrare il cartellino dalla mano dell'arbitro. Non riuscendovi, afferrava il polso del D.G. strattonandolo. Dopo un momentaneo allontanamento ritornava sui suoi passi per rivolgere ripetute minacce all'arbitro. Con il proprio atteggiamento impediva al D.G. di raggiungere lo spogliatoio mentre persisteva nel proprio contegno intimidatorio accompagnato da offese. Di poi, all'uscita dell'arbitro dallo spogliatoio, permaneva indebitamente nel recinto di gioco. Sanzione aggravata in quanto Dirigente addetto all'assistenza degli ufficiali di gara. La società reclamante, ricorrendo all’Organo scrivente, chiede che la sanzione inflitta sia rideterminata previa riqualificazione delle condotte del proprio tesserato; dunque ridotta al minimo edittale; in ogni caso previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13 lett. C del CGS. Sostiene, in fatto, che il Sig. Orsi non abbia pestato volontariamente il D.G., ma che ciò sia avvenuto inavvertitamente; asserisce che soltanto con le dita, senza particolare forza e solo per un attimo, lo stesso abbia strinto la mano dell’arbitro; infine riferisce che il proprio dirigente, dopo le concitate fasi di protesta, abbia atteso l’uscita del D.G. dagli spogliatoi intenzionato a porgli le proprie scuse. In diritto, censura il provvedimento del GS, che avrebbe qualificato erroneamente le condotte incriminate sotto la fattispecie dell’art.lo 35 del CGS, senza che ve ne fossero i presupposti (atti non intenzionalmente volti a produrre una lesione personale), ricorrendo al limite i presupposti per invocare l’applicazione dell’art.lo 36 del medesimo codice, anche con le aggravanti di cui al comma 2 lettera b. Sanzione che appare, secondo chi oggi impugna, in ogni modo sproporzionata atteso che la sanzione edittale minima indicata dall’articolo 35, sarebbe di un anno di inibizione. La lettura del referto arbitrale, ben permettere di comprendere la gravità delle offese e delle ingiurie rivolte al D.G. e ripetute in diverse circostanze temporali. Il supplemento reso dall’Arbitro alla Corte, risulta preciso e dettagliato, oltre che specificamente compiuto in ordine ad ogni contestazione in punto di fatto, contenuta nel reclamo. La ricostruzione fattuale che la Corte è in grado di porre in essere, alla luce della documentazione assunta, risulta assolutamente conforme a quella resa dal GS. Il dirigente incolpato ha evidentemente posto in essere tutte le condotte ad esso attribuite, peraltro solo parzialmente avversate dalla reclamante, che mira essenzialmente a metterle in dubbio sotto il profilo dell’elemento psicologico individuato dal Giudice. Chi scrive, deve tenere in considerazione gli atti e le parole proferite ripetutamente e per un lungo arco di tempo dal dirigente, durante gli eventi; gli atteggiamenti minatori compiuti prima e dopo la comminata espulsione; il tentativo di afferrare il cartellino e, di poi, lo strattonamento attuato afferrando il polso dell’arbitro. Il pestone è senza dubbio conseguenza di una condotta volontaria del dirigente, e ciò si desume dalla durata del gesto (confermata anche in supplemento dal D.G.), ma soprattutto dal fatto che l’autore non porge le scuse al D.G. nell’immediatezza del fatto; né si giustifica invocando l’involontarietà, appena comminatagli la conseguente espulsione. In diritto, merita rammentare che i minimi edittali delle pene relative alle norme invocate dalla reclamante, sono diversi da quanto invocato. Il nuovo testo dell’art.lo 35 del CGS, prevede che la condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di Gara (condotta che si riscontra nei fatti descritti, connotati da volontaria aggressività, da azioni impetuose e incontrollate) prevede la punizione con sanzione minima di 2 anni, al nr. 3 del citato articolo. Va infine tenuto di conto che il dirigente incolpato, rivestiva l’importante ruolo di addetto all’arbitro. Niente induce a ritenere, poi, che la presenza del dirigente nei pressi dello spogliatoio del DG a fine gare, potesse preludere o fosse propedeutica a porgere le proprie scuse.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. In riforma dell’impugnato provvedimento infligge al Signor Michele Orsi l’inibizione sino alla data del 28.5.2027.

 

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