C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Viareggio calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Fommei Valerio. (C.U. n. 23 del 27.11.2024)

Reclamo proposto dalla Società Viareggio calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico dell’allenatore Fommei Valerio. (C.U. n. 23 del 27.11.2024)

Reclama la S.S.D. Viareggio Calcio M.P.S.C. a R.L. avverso la seguente sanzione inflitta all’allenatore Fommei Valerio: “ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2025 FOMMEI VALERIO (VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.) Per condotta offensiva e minacciosa nei confronti del D.G.. Al termine della gara colpiva un vaso di plastica, rompendolo, ciò causava l’inizio di un tafferuglio fra tesserati di entrambe le squadre”. La Società Reclamante afferma innanzitutto che il proprio allenatore non avrebbe inveito, né tantomeno minacciato il D.G. il quale avrebbe – di fatto – equivocato alcune frasi pronunciate dal Fommei. Inoltre, il Viareggio Calcio contesta l’episodio finale sostenendo che il vaso in questione sarebbe stato, in realtà, urtato da qualche tesserato di non si sa quale squadra durante le fasi finali dell’incontro (non al termine della gara come erroneamente riferito dall’Arbitro), momento nel quale molti tesserati si trovavano nel circuito degli spogliatoi anche a causa delle varie sostituzioni che erano state effettuate. Per di più, essendo appunto la gara in corso, il D.G., essendo intento ad arbitrare, non avrebbe potuto vedere quello che stava accadendo nella zona spogliatoi. Contesta altresì la circostanza secondo la quale la rottura del vaso avrebbe dato origine a tafferugli. Sostiene, infatti, la Società reclamante che sarebbe stato un dirigente della squadra avversaria ad introdursi a fine gara nello spogliatoio della squadra ospite cominciando a protestare, minacciando verbalmente e fisicamente i giocatori del Viareggio Calcio, cosicché quest’ultima sarebbe stata la reale ed esclusiva causa scatenante i tafferugli. Tale ricostruzione sarebbe documentata anche da avventori presenti sulle tribune del campo sportivo. In ogni caso, sostiene la Reclamante che la sanzione comminata al proprio allenatore sia eccessiva e sproporzionata, tenuto conto anche del comportamento inappuntabile che lo stesso ha avuto durante tutta la carriera, essendo stato, in precedenza, anche un giocatore professionista. In ragione di quanto evidenziato chiede pertanto una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente le offese e le minacce proferite dal signor Fommei e così come riportate nel rapporto di gara, inoltre, circa la rottura del vaso nella zona spogliatoi, il D.G., conferma che il manufatto in questione è stato calciato e, conseguentemente, rotto dal Fommei in maniera volontaria e non accidentale, in reazione all’espulsione subita, evidenziando come l’individuazione temporale dell’accaduto (al termine della gara ovvero nei momenti finali della stessa) non incida sulla sostanza dell’addebito. Infine, precisa che il Dirigente locale cui fa riferimento la Reclamante, in realtà, si è soltanto avvicinato all’Allenatore, dopo aver visto il vaso rotto, per chiedere spiegazioni, mentre non risulta che lo stesso sia entrato nello spogliatoio avversario. In ragione del carattere di prova privilegiata attribuita al rapporto di gara ed al relativo supplemento, la dinamica dell’accaduto deve ritenersi pienamente confermata, né, d’altra parte, negli atti sono rinvenibili elementi tali da porre in dubbio la refertazione arbitrale. Inoltre, eventuali dichiarazioni di terzi che abbiano assistito all’incontro non sono utilizzabili ai fini del decidere in quanto irrituali e non rientranti fra i mezzi di prova consentiti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. In punto di quantum, la sanzione risulta senz’altro congrua, se non addirittura mite, infatti, la sanzione prevista dal novellato art. 36 comma 2 lettera a) quale minimo edittale, deve essere, nel caso di specie, adeguatamente elevata, poiché il signor Fommei non si è limitato a tenere una condotta ingiuriosa all’indirizzo del D.G., ma ha altresì proferito una frase minacciosa e successivamente, in reazione al provvedimento disciplinare subito, ha scalciato il vaso volontariamente causandone la rottura.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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