C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Montemignaio in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico dei tesserati Bartoli Luigi, Giabbani Michele, Castri Fabio. (C.U. n. 43 del 19.12.2024).
Reclamo proposto dalla Società Montemignaio in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico dei tesserati Bartoli Luigi, Giabbani Michele, Castri Fabio. (C.U. n. 43 del 19.12.2024).
La società ASD Montemignaio reclama avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 43 del 19.12.2024: - inibizione fino al 16.2.2025 inflitta al Dirigente Bartoli Luigi per aver offeso il DG; - squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Giabbani Michele per aver offeso il DG, sanzione aggravata in quanto capitano; - squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore Castri Fabio per aver offeso il DG. Nel reclamo dispiegato si chiede la riduzione delle comminate sanzioni in quanto nessuno dei tre soggetti sanzionati avrebbe pronunciato le offese riportate dal DG nel referto di gara ed inoltre: - il Dirigente Bartoli sarebbe stato espulso “a caso” in seguito ad una protesta collettiva della panchina per un brutto fallo patito da un giocatore; - il giocatore Giabbani sarebbe stato, parimenti, espulso ingiustamente a seguito della segnatura di una rete per aver protestato per una posizione di fuorigioco; - il calciatore Castri sarebbe stato espulso dopo pochi secondi sempre per proteste per espulsione del Giabbani. Inoltre, rileva la reclamante che l’Arbitro non avrebbe riportato a referto la sua riserva verbale avverso la condotta tenuta dai dirigenti di ASD Rassina che avrebbero obbligato i giocatori del Montemignaio a riscaldarsi prima della gara fuori dal recinto di gioco, ricevendo insulti e minacce dai sostenitori locali. Non sarebbe stata riportata a referto neanche la mancata concessione dei minuti di recupero al termine della partita nonché quanto accaduto successivamente al fischio finale della partita, quando il DG, mentre si dirigeva negli spogliatoi, avrebbe colpito, con pugni al volto, un dirigente del Montemignaio ed un calciatore, colpevoli di aver protestato contro la mancata concessione del recupero. Con riferimento poi, in particolare, a detto ultimo evento, precisa la reclamante che, contrariamente a quanto indicato nel referto; - l’ambulanza non era presente durante la gara così come le Forze dell’Ordine che sarebbero state chiamate successivamente, telefonicamente, dal Dirigente del Montemignaio; - alla gara era presente invece il Commissario AIA che convocava all’interno degli spogliatoi entrambi i dirigenti delle squadre e l’Arbitro, registrando le dichiarazioni di ciascuno. I Carabinieri, giunti sul posto, identificavano le persone coinvolte: successivamente, entravano quindi nello spogliatoio ove era presente il DG e poco dopo invitavano ad entrare ivi anche i due tesserati colpiti ai quali l’Arbitro chiedeva scusa. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente, la Corte prende atto che, come documentato in atti, in data 16.12.2024 l’Arbitro Kondi Gabriel ha rassegnato le sue dimissioni dall’Associazione Italiana Arbitri, dimissioni accettate ed inoltrate alla segreteria AIA ex art. 23, comma 3 del Regolamento AIA. Le condotte tenute successivamente alla partita dall’ufficiale di gara ai danni del Dirigente e del calciatore, riportate nella segnalazione agli atti del Presidente di Sezione AIA di Valdarno, Signor Gabriele Nuzzi, presente all’accaduto, saranno quindi oggetto di valutazione nelle opportune sedi. Per quanto concerne invece l’odierno reclamo, la Corte rileva che il DG, nel referto arbitrale, individua in modo puntuale ed esente da censure la condotta sanzionata dei tesserati, riportando esattamente le parole offensive dagli stessi pronunciate ai danni del medesimo. I fatti, pertanto, devono ritenersi pienamente appurati per come indicati in referto cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata di cui all’art. 61 CGS. Ad abundantiam, è da rilevarsi che le condotte offensive sanzionate vengono pienamente confermate anche nel supplemento di rapporto pervenuto a questa Corte dal Signor Kondi Gabriel, arbitro dimissionario. In detto scritto, coerentemente con quanto già indicato in referto, si precisa altresì, in merito al Dirigente Bartoli, che l’espulsione non è stata comminata “a caso” come asserito dalla reclamante, ma previa corretta identificazione del soggetto responsabile. Inoltre, precisa lo scrivente che egli non era tenuto a vigilare sul luogo dove le squadre effettuano il riscaldamento pre-partita e neppure a riportare la riserva verbale del Montemignaio, non avendo ricevuto all’uopo nessuna dichiarazione scritta. Con riferimento al tempo di recupero, precisa di aver concesso n. 2 minuti come indicato nel referto di gara e specifica di aver mostrato l’orologio ad alcuni giocatori della società Montemignaio, orologio che indicava i 47 minuti giocati. Infine, in merito ai fatti accaduti dopo la partita, conferma di aver colpito il dirigente del Montemignaio nel tentativo di divincolarsi ed allontanarsi dalla massa accerchiatasi intorno a lui (giocatori e dirigente del Montemignaio) e di aver rassegnato le dimissioni. Appurati, quindi, i fatti, rilevata la condotta ingiuriosa tenuta dal dirigente e dai due calciatori nei confronti dell’ufficiale di gara ex art. 36, comma 1, lett. A), aggravata per il calciatore Giabbani dall’essere capitano, ritiene questa Corte la piena congruità delle sanzioni inflitte.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo.
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