C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Ribolla in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dell’allenatore Ricca Giacomo, squalificato fino al 18.2.2025. (C.U. n. 26 del 18.12.2024)
Reclamo proposto dalla Società Ribolla in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dell’allenatore Ricca Giacomo, squalificato fino al 18.2.2025. (C.U. n. 26 del 18.12.2024)
La società Ribolla impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. all’allenatore Giacomo Ricca fino al 18.02.2025 (due mesi), con la seguente motivazione: “espulso per proteste; alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G. con fare minaccioso, tenendo condotta irriguardosa; nell’intervallo entrava negli spogliatoi nonostante il provvedimento di espulsione; per tutto il secondo tempo, sostando nella rete adiacente il tdg, continuava ad offendere il D.G.”, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, conseguentemente, una riduzione dell’entità della squalifica inflitta. Motiva tale richiesta rilevando, anzitutto, l’erroneità del provvedimento impugnato poiché basato su circostanze di fatto mai avvenute, avendo il D.g. erroneamente “supposto” che il Ricca avesse avuto accesso al recinto spogliatoi durante l’intervallo, quando invece lo stesso non vi ha mai fatto ingresso. Evidenzia, in proposito, che l’arbitro ha confuso il Ricca con il custode dell’impianto. Contesta, inoltre, la reclamante la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce al Ricca la responsabilità per le offese proferite all’arbitro dopo l’espulsione, una volta collocatosi lo stesso allenatore in prossimità della rete di recinzione che delimita il terreno di gioco, rilevando che tali offese sono state proferite da alcuni sostenitori presenti sulle tribune. La Corte, letto il reclamo, acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione La reclamante circoscrive i motivi di contestazione del provvedimento impugnato ai fatti avvenuti dopo l’espulsione, negando, in particolare, che l’allenatore abbia mai fatto ingresso nel recinto spogliatoi durante l’intervallo, e che lo stesso allenatore abbia mai proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo arbitrale nel corso del secondo tempo. Gli assunti sostenuti dalla reclamante sono entrambi infondati, poiché sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso in esame utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano i fatti posti a fondamento della sanzione oggi impugnata. Le risultanze ufficiali certificano, infatti, senza alcun dubbio, che nel corso dell’intervallo il Direttore di gara ha notato e riconosciuto l’allenatore Giacomo Ricca uscire dallo spogliatoio della squadra del Ribolla, descrivendo inoltre, con dovizia di particolari, l’atteggiamento tenuto dal tesserato (“si è diretto verso l’uscita posteriore sbattendo violentemente la porta”) a seguito delle rimostranze arbitrali circa l’indebita presenza dello stesso nel recinto spogliatoi. Quanto alle offese, nelle stesse risultanze si dà inoltre conto, in modo chiaro, preciso e non equivoco, che le ingiurie sono state proferite solo dall’allenatore, anche perchè quest’ultimo nel corso del secondo tempo stazionava dietro la panchina, in prossimità delle rete di recinzione che delimita il campo di giuoco, in luogo dove ‘non ci sono tribune nè spalti, ma un piccolo terreno vietato agli spettatori...’. Sanzione congrua.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dall’ASD Ribolla; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.
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