C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Meeting F.C.in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Massa Carrara a carico dell’allenatore Fusco Paolo, squalificato fino al 11.03.2025. (C.U. n. 24 del 11.12.2024).

Reclamo proposto dalla Società Meeting F.C.in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Massa Carrara a carico dell’allenatore Fusco Paolo, squalificato fino al 11.03.2025. (C.U. n. 24 del 11.12.2024).

L’allenatore della società reclamante è stato squalificato dal G.S. sino al 11.3.2025 per aver profuso proteste e offese all’indirizzo del D.G. E’ stato allontanato dal terreno di gioco al termine del primo tempo. Sanzione aggravata per l’importanza del ruolo rivestito in considerazione della giovane età dei calciatori. Si comprende meglio, dalla lettura del referto arbitrale, la condotta attribuita all’allenatore, che dapprima usciva dall’area tecnica per dissentire o comportarsi in modo provocatorio; nei minuti precedenti all’intervallo, poi, protestava vivacemente contro le decisioni del DG, rivolgendosi allo stesso con la frase “sei un incapace, sati rovinando la partita”. Con il reclamo tempestivamente proposto, la società di appartenenza del Sig. Fusco stigmatizza in avvio le circostanze e i fatti che hanno a suo dire caratterizzato gli eventi; temi che non rilevano ai fini dell’odierna decisione, e sui quali pertanto non vi è ragione di dilungarsi. Circa le proteste e la frase proferita del Signor Fusco all’indirizzo del DG, non si rilevano invece nel reclamo in esame, temi, fatti o prove avverse che permettano di mettere in dubbio la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, peraltro confermato con il supplemento reso dall’arbitro medesimo. Le censure mosse con riferimento all’inquadramento normativo ritenuto applicabile al caso di specie, ed all’applicazione della circostanza aggravante che ha caratterizzato la sanzione, possono essere accolte soltanto parzialmente. Non vi sono dubbi riguardo agli atteggiamenti ed alla condotta, in generale, mantenuti dal Sig. Fusco al cospetto del DG, e correttamente attribuitigli dal GS. Non si rilevano, invece, presupposti per poter individuare nei fatti descritti, circostanze aggravanti tipizzate. E’ apprezzato, infine, l’atteggiamento descritto e riferito spontaneamente dal DG nel proprio supplemento, del Sig. Fusco che ha rappresentato le proprie scuse a fine gara, tramite il Presidente della società.

P. Q.M.

 la C.S.A.T. accoglie il reclamo proposto, rideterminando la squalifica inflitta al Sig. Paolo Fusco sino all’11.2.2024. Si restituisce la tassa. Segretario Presidente Relatore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it