C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal sig. Vagaggini Nicola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a suo carico, squalificandolo fino al 18.4.2025. (C.U. n. 27 del 18.12.2024).

Reclamo proposto in proprio dal sig. Vagaggini Nicola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a suo carico, squalificandolo fino al 18.4.2025. (C.U. n. 27 del 18.12.2024).

Propone rituale reclamo in proprio il calciatore Nicola Vagaggini avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Firenze al medesimo calciatore con la seguente motivazione: “Per aver protestato con veemenza nei confronti del DG ed aver contestualmente appoggiato ripetutamente le mani addosso all’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. Con rituale e tempestivo reclamo, il calciatore chiede una riduzione della sanzione, in particolare sottolinea come non siano state proferite né offese né minacce , ma solo vibranti proteste. Afferma che il contatto fisico con il DG non era connotato da alcun intento violento o coercitivo, ma era solo un modo, ancorché inopportuno, di richiamare l’attenzione. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentito il reclamante, assistito dal legale di fiducia, all’udienza del 10 gennaio 20025, decide di accogliere il reclamo stesso. Durante l’udienza vengono ribadite le difese espresse nel reclamo, sottolineando altresì i precedenti specchiati del calciatore, il quale porge ulteriori scuse per il proprio comportamento. L’Arbitro nel supplemento conferma che il Vagaggini aveva posto in essere un comportamento non regolamentare con proteste eccessive, ma senza alcuna offesa e toccando il DG medesimo sul petto, ma in modo non violento, senza spinta o strattonamento, ma definisce il contatto“solo un appoggio”. Alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro nel supplemento di rapporto, che sostanzialmente confermano quanto dedotto dalla difesa del reclamante circa l’intento non violento, ma solo volto a richiamare l’attenzione del DG, la Corte ritiene di poter diminuire la sanzione comminata dal primo giudice. Naturalmente l’aver attinto il DG, ancorché in modo non violento, rende la sanzione comunque importante, risultando applicabile l’art 36 CGS n. 1 lett. B. In termini di squalifica a tempo, considerata anche l’aggravante dell’aver nella circostanza il Vagaggini il ruolo di capitano, si ritiene di poter contenere la squalifica fini al 28 febbraio 2025.

P.Q.M.

La C.A.S.T. accoglie il reclamo, riduce la squalifica a Nicola Vagaggini fino al 28 febbraio 2025. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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