C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 30/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Poggio a Caiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società suddetta avverso l’esito della gara Virtus Rifredi – Poggio a Caiano del 8.12.2025. (C.U. 45 del 2/1/2025).
Reclamo proposto dalla Poggio a Caiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società suddetta avverso l’esito della gara Virtus Rifredi – Poggio a Caiano del 8.12.2025. (C.U. 45 del 2/1/2025).
Reclama la società Poggio a Caiano avverso la seguente decisione del G.S.: Reclamo Della Pol. Virtus Rifredi avverso la regolarità ed esito gara Poggio A Caiano/Virtus Rifredi dell’8.12.2024 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.42 del 12.12.2024; -la società Virtus Rifredi, ha impugnato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria fatto disputare all’incontro in posizione irregolare il calciatore La Rosa Filippo che, a tale data, non poteva aver ancora perfezionato il tesseramento con la reclamata. Chiede quindi l’assegnazione della gara per 0-3. Trasmette memoria difensiva la Società Poggio a Caiano chiedendo il rigetto del reclamo e in subordine la ripetizione della gara. Il reclamo presentato dalla Società Virtus Rifredi è fondato con le seguenti precisazioni. Il calciatore La Rosa risultava tesserato con altra società che lo ha collocato in lista di svincolo nel periodo 2-11 dicembre 2024. Tale calciatore poteva essere tesserato da una nuova società a partire dal 12/12/2024 e quindi da tale data decorre il tesseramento anche se, come nella specie, inoltrato precedentemente. In tal senso, è chiarissima la disposizione riportata nel comunicato ufficiale della F.I.G.C. 276/A del 25/6/2024 che prescrive appunto che i calciatori possono essere inseriti nella lista di svincolo dal 2 all’11 dicembre, e ritesserarsi a partire dal 12/12/2024. Ciò detto, il calciatore in questione, avrebbe potuto giocare a partire dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento, e quindi si trovava in posizione irregolare l’8/12/2024, data di disputa della gara. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA di accogliere il ricorso infliggendo al C.S.D. Poggio a Caiano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di euro 100,00 (Cento/00). Squalifica per UNA giornata di gara il calciatore La Rosa Filippo e inibisce a svolgere mansioni ufficiali il Dirigente accompagnatore ufficiale Ceccarelli Francesco sino al 12.01.2025. La tassa di reclamo non va incamerata. La reclamante fonda il gravame su due elementi portanti: 1)L’incidenza del portale società L.N.D. sulle procedure di tesseramento. La reclamante non nega di avere tesserato il calciatore diversamente dai termini indicati nei C.U., tuttavia sostiene che la procedura telematica di tesseramento non ha evidenziato per il calciatore La Rosa Filippo alcuna criticità, tanto da permettere alla stessa società di completare il tesseramento. 2)Legittimo affidamento del club. La reclamante, oltre a sostenere la bontà del suo operato stante la regolarità della procedura seguita, rileva che nel momento in cui il sistema telematico della F.I.G.C. non pone problematiche di blocco al tesseramento di un atleta, genera nella stessa richiedente la certezza che la procedura è andata a buono fine. La società reclamante conclude per l’annullamento /revoca della decisione del G.S. e, in subordine la ripetizione della gara. Chiede di essere presente in udienza per la discussione del gravame. All’udienza del 24/1/2025 la parte reclamante, per mezzo del proprio legale, ha confermato sostanzialmente il contenuto del gravame e le relative conclusioni. La segretaria del Club, presente per delega in udienza, ha confermato che dal portale telematico della F.I.G.C. non risultavano anomalie circa il tesseramento del calciatore La Rosa Filippo, precisando che non è stato richiesto dall’Ufficio tesseramenti una nuova procedura di tesseramento che sarebbe dovuta avvenire dopo il 12/12/2024 come indicato per altri calciatori per i quali era stato richiesto il medesimo incombente. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante passa in decisione. Nel caso di specie, ovvero relativamente al tesseramento dei calciatori, la F.I.G.C., con i propri comunicati, è stata estremamente chiara per quanto riguarda i termini nei quali le società possono intervenire in tale senso. In particolare, già con il Comunicato Ufficiale n. 244/A del 14/6/2024 la Federazione, in merito alle liste di svincolo suppletive dispone che “E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di contratto di lavoro sportivo nel seguente periodo: da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024. Vale la data di deposito telematico delle richieste -apposizione della firma elettronica- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati. Il tesseramento del/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal giovedì 12 dicembre 2024”. Orbene, i termini indicati, da intendersi come tassativi stante l’uso del verbo “dovere”, impongono ai richiedenti l’assoluto rispetto dei predetti, a nulla valendo eventuali anomalie del sistema informatico. Nel caso che ci occupa occorre sottolineare che la norma impone ai richiedenti un tesseramento il rispetto di un termine temporale preciso e ben determinato ovvero la data del 12/12/2024: pertanto, ogni richiesta di tesseramento fatta prima di tale data, deve ritenersi nulla al di là di quello che il sistema informatico può o non può rilevare.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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