C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 30/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Blues Pietrasanta in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Duro Giacomo, squalificato fino al 9.2.2025. (C.U. 48 del 16/1/2025).

Reclamo proposto dalla Società Blues Pietrasanta in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Duro Giacomo, squalificato fino al 9.2.2025. (C.U. 48 del 16/1/2025).

La società Blues Pietrasanta, con comunicazione mail del 20.1.2025 delle ore 10.03 ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava al Giudice sportivo (inviata poi alla segreteria della Corte per competenza) un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 48 del 16.1.2025, con la quale era stato squalificato l’allenatore Duro Giacomo fino al 9.2.2025 senza alcuna motivazione. La Corte, visto l’art. 137 comma 3 lettera B Codice Giustizia Sportiva, dichiara non reclamabile il presente reclamo. Viene disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

 

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