C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 30/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal sig. Balleri Alberto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pistoia a carico del suddetto, inibito fino al 30.01.2025. (C.U. 25 del 2/1/2025).

Reclamo proposto in proprio dal sig. Balleri Alberto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pistoia a carico del suddetto, inibito fino al 30.01.2025. (C.U. 25 del 2/1/2025).

Il sig. Balleri Alberto con comunicazione pec del 9.1.2025 delle ore 8.52, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla delegazione provinciale di Pistoia ( inviata poi alla segreteria della Corte per competenza) un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.di Pistoia, pubblicata con il C.U. n. 25 del 2.1.2025, con la quale era stata inflitta allo stesso l’inibizione fino al 30.1.2025 con la seguente motivazione: “ a fine partita si rivolgeva al D.G. con frase irriguardosa” La documentazione richiesta è stata inviata al sig. Balleri Alberto a mezzo pec in data 14.1.2025 alle ore 9.55, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. La Corte, rilevata la tardività dell’invio del preannuncio di reclamo e visto l’art. 137 comma 3 lettera B del C.G.S. dichiara non reclamabile il presente reclamo. Viene disposta l’acquisizione della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it