C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 06/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Isolotto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bercigli Gabriele, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 48 del 16.1.2025 ).

Reclamo proposto dalla Società Isolotto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bercigli Gabriele, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 48 del 16.1.2025 ).

Il calciatore Bercigli Gabriele è stato squalificato per cinque giornate effettive, per avere “rivolto al direttore di gara frase offensiva” e per averlo successivamente minacciato, come si ricava dal comunicato ufficiale. Le espressioni proferite e le circostanze degli eventi, si apprendono dalla lettura del referto gara. La società reclamante fonda la propria impugnazione su due temi principali. Dapprima sottolinea la poco chiara ricostruzione dei fatti evinta dalla descrizione del DG in referto, atteso che non si comprenderebbe quando il calciatore avrebbe pronunciato la frase incriminata (parrebbe dopo essere rientrato degli spogliatoi, il che costituirebbe un evidente controsenso). In secondo luogo, non contestando l’attribuzione al proprio tesserato della frase “te sei di fori”, nega però che successivamente lo stesso abbia assunto atteggiamenti minacciosi. Appare quasi superfluo accertare la circostanza di tempo e di luogo in cui il Bercigli avrebbe proferito la frase da cui scaturisce la sanzione comminata, giusta la confessione contenuta anche in reclamo, se non per meglio comprendere la proporzionalità della stessa rispetto alle condotte del calciatore. Il D.G., con supplemento reso ottemperando alla richiesta della Corte, precisa che dopo aver espulso il Bercigli per il motivo incontestato (“te sei di fori”), lo stesso si dirigeva verso gli spogliatoi, fermandovisi davanti. Durante l’annotazione degli eventi, anche dell’esecuzione del calcio di rigore quindi ripreso il gioco, il D.G. si accorgeva che l’espulso si era recato presso la panchina per recuperare alcuni oggetti; passava poi vicino all’arbitro ed in questa occasione, con tono minaccioso, gli diceva “azzardati a darmi più di due giornate e poi lo vedi”. Dunque le condotte che incolpano il calciatore sono plurime e ben individuate anche temporalmente. Dopo l’espulsione il calciatore rientra sul terreno di gioco evidentemente senza esservi stato autorizzato, ed allontanandosi nuovamente assume fare minaccioso, esprimendosi con frase volta ad intimidire il DG. Il G.S. ha ben valutato gli accadimenti ed ha determinato una sanzione proporzionata e motivata rispetto ai fatti. Il reclamo non può essere accolto.

P. Q. M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Si trattiene la tassa.

 

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