C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 13/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Città di Capannori in opposizione al provvedimento assunto dal G.ST. a carico del calciatore Haoudi Khalid, squalificato per 7 gare effettive . (C.U. 49 del 23/1/2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE HAOUDI KHALID (CITTA’ DI CAPANNORI U.S.)
Reclamo proposto dalla Società Città di Capannori in opposizione al provvedimento assunto dal G.ST. a carico del calciatore Haoudi Khalid, squalificato per 7 gare effettive . (C.U. 49 del 23/1/2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE HAOUDI KHALID (CITTA’ DI CAPANNORI U.S.)
Per aver bestemmiato e aver offeso il D.G.. Alla notifica reiterava le offese. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante afferma che le offese all’Arbitro non sarebbero state reiterate dal proprio calciatore dopo la notifica, infatti, quest’ultimo avrebbe proferito altra frase il cui contenuto sarebbe stato equivocato dal D.G.. Lamenta anche poca precisione nel rapporto di gara in quanto il D.G. non indica in che posizione si trovasse il calciatore, in particolare se si trovasse vicino all’Arbitro o meno, in modo da poter valutare se quest’ultimo fosse in grado di percepire nitidamente le parole del calciatore. Ritiene in ogni caso la sanzione eccessivamente afflittiva e sproporzionata e ne chiede pertanto la riduzione. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente quanto riportato nel referto di gara. Per effetto del valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto agli atti degli ufficiali di gara ex art. 61 comma 1 C.G.S., la condotta posta in essere dal calciatore deve sostanzialmente ritenersi confermata nella sua interezza, né, d’altra parte, sono rinvenibili in atti elementi che consentano di porre in dubbio la refertazione arbitrale. Peraltro, la frase asseritamente pronunciata dal signor Haoudi avrebbe comunque contenuto irriguardoso e quindi, sostanzialmente, non modificherebbe la rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dal calciatore. Nonostante ciò, il Collegio ritiene che la sanzione reclamata debba essere rimodulata. Infatti, le frasi offensive pronunciata dal calciatore prima e dopo la notifica dell’espulsione debbono essere inquadrate in un unico contesto, sono temporalmente ravvicinate e debbono considerarsi facenti parte di un unico processo causale indotto dal disappunto del calciatore per la decisione arbitrale, processo causale che non può ritenersi interrotto dalla formale notifica del provvedimento disciplinare. In particolare, in ragione di siffatte valutazioni, la sanzione merita di essere diminuita di una giornata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Haoudi Khalid a 6 (sei) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.
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