C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Monticchiello in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Ceccuzzi Mattia, squalificato per 4 gare effettive (C.U. 33 del 5.2.2025

Reclamo proposto dalla Monticchiello in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Ceccuzzi Mattia, squalificato per 4 gare effettive (C.U. 33 del 5.2.2025

La società A.P. Monticchiello reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 33 del 5.2.2025 di squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore Mattia Ceccuzzi il quale, dopo che il DG aveva espulso un calciatore avversario, si avvicinava a quest’ultimo, bestemmiando e rivolgendo offese sia all’avversario che ai suoi familiari. Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della comminata sanzione in quanto, pur non negando il gesto del suo calciatore ma anzi condannandolo, rileva l’incongruità della sanzione inflittagli se paragonata a quella comminata al calciatore Mattia Bari della società A.S.D. G.S. Buonconvento di n. 3 gare effettive di squalifica per aver sputato sulla maglietta dell’avversario, gesto considerato con carica offensiva maggiore. Il reclamo merita accoglimento. Nel referto arbitrale ed anche nel successivo supplemento, il DG descrive la condotta del Ceccuzzi successiva alla notifica del provvedimento di espulsione del giocatore avversario, precisando che egli si avvicinava al calciatore Mattia Bari proferendo frase blasfema e insultando lui e la di lui famiglia. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, analizzando nel quantum la sanzione inflitta, la stessa appare meritevole di riduzione. La condotta del Ceccuzzi per gli insulti proferiti ai danni dell’avversario si palesa “gravemente antisportiva” ex art. 39 CGS, come tale meritevole di n. 2 gare effettive di squalifica. Con riferimento alla bestemmia, non avendo il DG riportato né nel referto, né nel successivo supplemento le esatte parole proferite dal Ceccuzzi, questa Corte non è in grado di valutare concretamente se trattavasi o meno di bestemmia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ceccuzzi a n. 2 gare effettive, con restituzione del contributo processuale.

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