C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pian Di Sco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Arezzo a carico dell’allenatore Vannini Niccolò, squalificato fino al 28/3/2025. (C.U. 30 del 29/1/2025)

Reclamo proposto dalla Società Pian Di Sco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Arezzo a carico dell’allenatore Vannini Niccolò, squalificato fino al 28/3/2025. (C.U. 30 del 29/1/2025)

Reclama la società Pian di Sco relativamente alla squalifica fino al 28/03/2025 dell’allenatore sig. Vannini Niccolò inflitta dal G.S. con la seguente motivazione: “Tesserato non in lista, riconosciuto dal D.G., già colpito da provvedimento di squalifica (vedi comunicato ufficiale n.29 del 22/01/2025), da fuori del recinto di gioco, per tutta la durata della partita rivolgeva frasi offensive e irriguardose nei confronti del medesimo D.G.”. La reclamante nega che il sig. Vannini abbia profferito frasi irriguardose o offensive verso il D.G. Rileva che la gara si è svolta alle ore 17.45 e che l’illuminazione dell’impianto sportivo copre soltanto il campo di gioco e non le tribune: da ciò l’impossibilità della identificazione del soggetto il quale si trovava comunque in mezzo ad altre persone. Contesta la dicitura “per tutta la gara” in quanto assolutamente esagerata. Rileva infine che fra il sig. Vannini e l’arbitro non vi à alcuna conoscenza personale. La reclamante conclude per l’annullamento della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto contesta integralmente la versione dei fatti fornita dalla reclamante. In particolare: 1)Il sig. Vannini non si trovava nella tribuna coperta del campo di gioco ma dalla parte opposta; 2)Conferma le frasi pronunciate dal sig. Vannini nei suoi confronti; 3)Riferisce di avere riconosciuto il sig. Vannini, non per una conoscenza personale, ma in quanto già in altra occasione ha avuto modo di arbitrare una gara ove il sig. Vannini era stato espulso; 4)Il predetto sig. Vannini si era più volte arrampicato sulla recinzione del terreno di gioco e quindi è risultato facilmente identificabile; 5)Conferma le proteste del sig. Vannini sia nel primo che nel secondo tempo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. La versione dei fatti fornita dal D.G. sia in prime che in seconde cure, appare chiara e ben specificata, tanto da non dare adito a dubbi circa il reale accadimento degli stessi. Come più volte richiamato, il disposto normativo prevede che la versione dell’arbitro deve essere considerata a livello di prova privilegiata e, nel caso di specie, non vi è alcun motivo di mettere in discussione la stessa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

 

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