C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Sport Club Asta in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Siena a carico del calciatore Curcio Alessandro, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 32 del 29/1/2025)

Reclamo proposto dalla Società Sport Club Asta in opposizione al provvedimento assunto dal G.S di Siena a carico del calciatore Curcio Alessandro, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 32 del 29/1/2025)

Reclama la società Sport Club Asta avverso la squalifica per cinque gare effettive del calciatore Curcio Alessandro inflitta dal G.S. con la seguente motivazione: “Il giocatore a seguito di una decisione tecnica del D.G. teneva una condotta ingiuriosa esprimendo frasi offensive nei suoi confronti; alla notifica della sua espulsione reiterava tali offese e proferiva ina frase blasfema”. La reclamante basa il gravame su due punti essenziali: 1) Applicazione del principio della continuazione e applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 comma 2 del C.G.S. 2) Erronea refertazione relativamente alla espressione blasfema e violazione del diritto di difesa. Circa il primo punto la reclamante rileva come l’azione del calciatore deve essere presa in considerazione nel suo contesto complessivo. Da ciò se l’aumento della sanzione deriva da un aggravamento in relazione alle frasi pronunciate dallo stesso dopo la sua espulsione, non corrisponde alla reale situazione di fatto. L’atteggiamento del calciatore, sia pure deplorevole, deve essere valutato in un unico contesto. Circa il secondo punto viene evidenziato che dal rapporto di gara non si evince chiaramente quale sarebbe stata la frase blasfema in quanto nello scritto vi sono soltanto due lettere che non chiariscono di quale espressione si tratti. In ogni caso la reclamante invoca l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’Ordinamento sportivo. Il gravame, nelle conclusioni, contiene la richiesta di una diminuzione nella sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure, riportando testualmente la frase blasfema che era stata omessa nella sua interezza per motivi di rispetto religioso. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Circa il primo punto di gravale il Collegio ritiene che il comportamento del tesserato deve essere letto in un unico contesto in quanto il secondo momento irriguardoso é stato posto in essere nella immediatezza della ricevuta espulsione. In relazione al secondo punto di doglianza, la Corte rileva che in più occasioni ha evidenziato il fatto che gli arbitri devono riportare nel loro rapporto di gara tutte le situazioni che si sono verificate in occasione della stessa senza omettere alcunché, senza dare giudizi e/o interpretazioni che invece spettano all’Organo Giudicante. Nel caso di specie la scritta “P.D.” sia pure di intuibile significato, non permette di determinare con chiarezza e soprattutto sicurezza il senso delle due lettere. Questa interpretazione, che può sembrare un sofismo, nel campo del diritto e soprattutto in quello del diritto di difesa ha una valenza ben precisa e determinata. Il fatto che l’arbitro abbia riportato chiaramente nel supplemento di rapporto che cosa intendesse con la sigla “P.D.” non muta il senso di quanto affermato in precedenza. Questa Corte ripete, ancora una volta, che gli arbitri devono riportare integralmente quanto profferito o dichiarato dai partecipanti alle gare, tralasciando giudizi di valore sul contenuto delle dichiarazioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e dispone la squalifica del calciatore Curcio Alessandro in 4 (quattro) giornate effettive di gara. Dispone altresì il non incameramento della tassa di reclamo.

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