C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Calcio Certaldo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Corsi Marco, squalificato fino al 2/3/2025. (C.U. 51 del 30.1.2025)

Reclamo proposto dalla Società Calcio Certaldo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico dell’allenatore Corsi Marco, squalificato fino al 2/3/2025. (C.U. 51 del 30.1.2025)

L’Asd Calcio Certaldo impugna il provvedimento di squalifica fino al 02.03.2025 inflitto dal G.S.T. all’allenatore Marco Corsi, con la seguente motivazione: “Usciva dall’area tecnica e rivolgeva al D.G. critica irrispettosa”. La società riconosce, da un lato, la responsabilità dell’allenatore per essere effettivamente uscito dall’area tecnica; dall’altro nega ogni addebito relativamente all’espressione di critica irrispettosa, poiché indirizzata ad un proprio giocatore e non all’arbitro. Significa, comunque, che la sanzione inflitta è eccessiva, vuoi per l’ottimo curriculum sportivo dell’allenatore, che non ha mai ricevuto in tutta la sua carriera un provvedimento di espulsione, vuoi perché non adeguatamente proporzionata ai fatti, avendo il Corsi ricevuto una squalifica pr complessive 5 giornate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado e un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione Il reclamo è infondato. Gli assunti difensivi sono infondati, atteso che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, l’aver il Corsi tenuto, nel corso della gara, un comportamento non regolamentare (“usciva dall’area tecnica”) e di aver pronunciato una critica irrispettosa all’indirizzo dell’arbitro. Tale ultima circostanza, negata dalla reclamante, viene infatti confermata dal A.A. con il supplemento di rapporto, dal quale traspare, con chiarezza e senza ombra di dubbio, anche tenuto conto dell’espressione utilizzata, che la stessa avesse come destinatario l’operato arbitrale e non un giocatore. Ricostruita così la vicenda, la richiesta formulata dalla reclamante non può pertanto trovare accoglimento, dovendosi alla fattispecie applicarsi l’art. 36 CGS, comma 1, lett. a), a mente del quale: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sanzione appare quindi, ad avviso della Corte, correttamente calibrata, sia perché le ragioni indicate dalla reclamante, e poste a sostegno della chiesta riduzione, non appaiono rilevanti (v. curriculum sportivo), sia perchè l’entità della sanzione appare riflettere proporzionalmente i parametri indicati dal citato art. 36 CGS, tenuto conto del disvalore dei comportamenti posti in essere dall’allenatore.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dall’Asd Calcio Certaldo; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

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