C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 20/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Fortis Juventus in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Codini Giulio, squalificato per 4 gare effettive (C.U. 37 del 29.1.2025)
Reclamo proposto dalla Società Fortis Juventus in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Codini Giulio, squalificato per 4 gare effettive (C.U. 37 del 29.1.2025)
La società A.S.D. Fortis Juventus 1909 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 37 del 29.1.2025 di squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore Giulio Codini per aver offeso il DG. Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della comminata sanzione in quanto il calciatore sanzionato, vistosi negare precedentemente un calcio di rigore e un gol a causa di un fuorigioco, avrebbe soltanto esultato in maniera molto vigorosa per il gol del vantaggio, senza però proferire alcuna espressione offensiva ai danni dell’Arbitro. Rileva la reclamante che il detto giocatore non avrebbe mai in passato riportato episodi analoghi ed oltretutto, nella prima frazione di gioco, si sarebbe anche reso protagonista, di un chiaro episodio di fairplay avendo spontaneamente ammesso di aver colpito con la mano il pallone sul colpo di testa finito in rete, così annullando il gol assegnato alla sua squadra dal DG e confermando il risultato di 0-0. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG descrive in modo chiaro la condotta del Codini riportando esattamente l’espressione offensiva rivolta ai suoi danni, descrizione confermata anche nel successivo supplemento arbitrale pervenuto dal DG stesso cui questa Corte ha inoltrato previamente il reclamo spiegato dalla A.S.D. Fortis Juventus 1909. In detto documento, l’Arbitro, oltre a ripetere la frase offensiva a lui proferita, esclude anche l’episodio di fairplay asseritamente posto in essere dal Codini nella prima frazione di gioco esposto dalla società nel reclamo, precisando che la rete cui fa riferimento la reclamante non è mai stata da lui convalidata: egli, al contrario, conferma di aver immediatamente sanzionato l’evidente tocco di mano che precedeva il tiro in porta, senza che vi fosse alcuna ammissione da parte del giocatore della Fortis Juventus, né dei suoi compagni che, anzi, avevano già iniziato ad esultare credendo che la rete fosse valida. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, la condotta del Codini deve essere sanzionata ex art. 36, comma 1, lett. A) CGS con n. 4 gare effettive di squalifica come operato dal Giudice Sportivo, apparendo la sanzione già inflitta perfettamente congrua ai fatti per come appurati.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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